Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i confini invalicabili del giudizio di legittimità, chiarendo perché un appello basato sulla rivalutazione dei fatti o su una critica generica al diniego delle attenuanti sia destinato all’inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere la funzione della Suprema Corte e i requisiti essenziali per un ricorso efficace.
Il Caso in Analisi: Un Ricorso contro la Sentenza d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. La difesa dell’imputato si fondava su due principali motivi, con i quali si cercava di scardinare la decisione dei giudici di secondo grado.
I Motivi del Ricorso: Una Difesa a Doppio Binario
La strategia difensiva si articolava su due fronti: la contestazione delle prove e la richiesta di un trattamento sanzionatorio più mite.
La Richiesta di Rivalutazione della Prova
Il primo motivo di ricorso mirava a contestare le fondamenta probatorie della condanna. La difesa deduceva una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che le prove a carico dell’imputato fossero state mal interpretate. In sostanza, si chiedeva alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova e diversa lettura degli elementi processuali.
La Contestazione sul Diniego delle Attenuanti Generiche
Con il secondo motivo, l’imputato lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero comportato una riduzione della pena. La difesa riteneva ingiusta la decisione della Corte d’Appello di non concedere tale beneficio.
L’Analisi della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi e li ha ritenuti manifestamente infondati, giungendo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. L’analisi dei giudici di legittimità è netta e si basa su principi consolidati della procedura penale.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti nel Giudizio di Legittimità
Riguardo al primo motivo, la Corte ha sottolineato che il tentativo di ottenere una ‘rivalutazione delle risultanze probatorie’ è del tutto estraneo al sindacato di legittimità. La Cassazione non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si riesaminano i fatti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria. Poiché i giudici d’appello avevano già risposto alle doglianze con argomenti logici e giuridici corretti, la censura è stata giudicata inammissibile.
La Motivazione sul Diniego delle Attenuanti
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui, per negare le attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente un ‘congruo riferimento’ agli elementi negativi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato il diniego facendo leva sulla gravità dei fatti e sulla ‘negativa personalità del ricorrente, gravato da numerosi precedenti anche specifici’.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda sulla rigida distinzione tra il giudizio di merito (primo grado e appello), dove si accertano i fatti, e il giudizio di legittimità (Cassazione), dove si controlla la corretta applicazione del diritto. Il primo motivo è stato respinto perché chiedeva alla Corte di svolgere un’attività – la valutazione delle prove – che non le compete. Il secondo motivo è stato giudicato infondato perché la motivazione della Corte d’Appello sul diniego delle attenuanti era completa e logicamente coerente, basandosi su elementi concreti come la gravità del reato e i precedenti dell’imputato, rendendo superflua ogni altra considerazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un principio cruciale: un ricorso per Cassazione deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o vizi logici della motivazione, non su una diversa interpretazione dei fatti. Tentare di trasformare la Suprema Corte in un giudice di appello supplementare porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’atto di appello deve essere redatto con estrema perizia tecnica, individuando errori di diritto e non semplici disaccordi sulla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché mirava a una ‘rivalutazione delle risultanze probatorie’, un’attività che non rientra nel suo compito di giudice di legittimità, il quale si limita a verificare la corretta applicazione della legge.
Per negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e sfavore dell’imputato?
No, secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, è sufficiente che il giudice di merito motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi, come la gravità dei fatti e la personalità negativa del reo, o all’assenza di elementi positivi.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31887 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31887 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per i delitti contestati, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, per rispondere alle medesime doglianze in fatto oggetto di appello, con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3-6 sui plurimi e riscontrati elementi di prova a sostegno della pronuncia di condanna);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congru riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazio (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 sulla gravità dei fatti e sulla negativ personalità del ricorrente, gravato da numerosi precedenti anche specifici);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi ente