Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41275 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41275 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN PIETRO VERNOTICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha parzialmente riformato in senso favorevole all’imputato, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio, la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale il ricorrente è stato condanNOME alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 61 n. 7 e n. 11, 624 bis, c.p.; Letti i motivi di ricorso e la memoria pervenuta in data 20.5.2024, con cui l’imputato insiste per l’accoglimento del ricorso;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce vizio di motivazione, è inammissibile, risolvendosi in una mera lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, non consentita, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di un’ operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati ai fini della decisione dal giudice di merito (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758), il quale, nel caso in esame, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 4-7);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.