Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46383 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46383 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il 20/07/1955
avverso la sentenza del 14/02/2024 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso presenta nell’interesse di NOME COGNOME (dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 18, 37 d.lgs. 81/2008), mediante i quali sono state denunciate la violazione di disposizioni d legge penale e processuale e vizi della motivazione, per il mancato accertamento della esistenza del rapporto di lavoro con gli otto lavoratori ritenuti alle dipendenze ricorrente (che non sono stati sentiti come testimoni), il travisamento del contenuto dell visura camerale della società del ricorrente (attestante quale oggetto sociale i commercio all’ingrosso di prodotti per l’agricoltura), e la violazione del criterio di giu del ragionevole dubbio, sono inammissibili, essendo volti, in modo generico, in quanto privo di autentico confronto critico con il complesso della motivazione della sentenza impugnata, a conseguire una rivisitazione delle risultanze istruttorie allo scopo ottenerne una non consentita lettura alternativa, da contrapporre a quella del giudice del merito, che è stata giustificata con motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, non sindacabile sul piano dell’apprezzamento delle prove e delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto provato il rapporto di lavor otto lavoratori sorpresi a lavorare irregolarmente e il ricorrente sulla base de accertamenti svolti in occasione del sopralluogo dalla polizia giudiziaria e di quant dichiarato dagli stessi lavoratori, con la conseguente irrilevanza della mancanza in atti de verbali di tali dichiarazioni, risultando univoco detto accertamento, compiuto sulla base d quanto direttamente accertato dalla polizia giudiziaria, non rivisitabile sul piano d valutazione delle risultanze istruttorie.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata denunciata l’illegittimità della revoca del teste COGNOME è manifestamente infondato, trattandos teste richiesto solamente dal pubblico ministero e di cui il Tribunale ha rilevato superfluità dopo l’escussione del teste COGNOME posto che nel caso in cui una parte rinuncia all’esame di un proprio testimone, le altre parti hanno diritto a procedervi solo questi era inserito nelle rispettive liste testimoniali, valendo altrimenti la loro ri come mera sollecitazione all’esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. pr pen. (Sez. 4, n. 1956 del 06/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285666 – 01; Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, Rhafor, Rv. 271848 – 01).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato.
Considerato che l’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo de eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, COGNOME, Rv. 217266; conformi, Sez.
un., 2/3/2005, n. 23428, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, COGNOME, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, COGNOME, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, COGNOME, Rv. 268966).
Rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente