Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18199 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18199 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 03/06/1975
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME con il secondo motivo di
ricorso, deduce l’inosservanza dell’art. 337 cod. pen. e il vizio della motivazione per violazione del canone probatorio dell’oltre ogni ragionevole dubbio;
Considerato che il motivo, pur deducendo formalmente vizi di legittimità,
è inammissibile in quanto contesta, peraltro genericamente, l’apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un
rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità;
Rilevato che il terzo motivo, relativo all’inosservanza dell’art. 131-bis cod.
pen., è inammissibile ai sensi dell’art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen., in quanto non dedotto nel giudizio di appello;
Considerato che il quarto motivo, relativo alla violazione dell’art.
62-bis cod. pen., alla mancata concessione della sospensione condizionale e all’entità
della pena irrogata, è inammissibile per aspecificità, in quanto il difensore si è
limitato a citare pronunce della giurisprudenza di legittimità, senza riferirle alle risultanze del caso di specie;
Rilevato che il primo motivo, relativo alla mancata declaratoria della prescrizione del reato intervenuto prima della pronuncia impugnata, è manifestamente infondato, in quanto il difensore non ha computato 272 giorni di sospensione del corso della prescrizione;
Considerato che, dunque, la stessa è intervenuta, dopo la pronuncia della Corte di appello, in data 10 novembre 2024 e non rileva in ragione dell’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2009, D. Rv. 217266 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025.