Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41069 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41069 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
v
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 476-482 cod. pen. (commesso in data 1° febbraio 2016 – capo A) e 48, 479483 co. pen. (commesso il 16 febbraio 2016 capo B);
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l’insussistenza di un contributo materiale dell’imputato alla realizzazione del reato si risolve in assunti generici, non inquadrabili nell’alveo dell’art. 606 cod. proc. pen.;
Considerato che l’eccezione di prescrizione, sollevata con il medesimo primo motivo, è manifestamente infondata in quanto:
-il primo reato (in ordine cronologico) si è consumato in data 1° febbraio 2016 (capo A) il secondo in data 16 febbraio 2016;
il termine prescrizionale per i reati in contestazione è pari ad anni sette e mesi 6;
vanno computati 95 giorni di sospensione (60 giorni per rinvio per legittimo impedimento dell’udienza del 17 febbraio 2020 e 35 giorni per rinvio dal 6 maggio 2019 a 10 giugno 2019 su richiesta della difesa);
il termine prescrizionale sarebbe decorso il 4 novembre 2023 (capo A) e il 19 novembre 2023 (capo B), date successive alla pronuncia della sentenza di appello;
Chiarito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l’eccessività della pena inflitta e la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. quarta pagina) ed inoltre secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (quarta pagina);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2024