Inammissibilità ricorso: quando un appello “fatto male” blocca la prescrizione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce al giudice di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se i termini sono scaduti. Questa decisione sottolinea l’importanza cruciale di redigere un ricorso in modo specifico e giuridicamente solido, poiché le conseguenze di un atto generico possono essere decisive per l’esito del processo.
I Fatti del Caso: dalla Condanna per Ricettazione al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). L’imputato, non accettando la decisione della Corte d’Appello, ha proposto ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali. In primo luogo, lamentava la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. In secondo luogo, contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che dovesse essere inquadrato nel reato meno grave di incauto acquisto (art. 712 c.p.) e non in quello di ricettazione.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati entrambi inammissibili.
Genericità dei Motivi
Il primo motivo è stato considerato del tutto privo dei requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Secondo i giudici, l’imputato aveva presentato deduzioni generiche, senza enunciare chiaramente le ragioni di diritto che giustificavano il ricorso e senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. Questo ha impedito alla Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Ripetitività delle Argomentazioni
Il secondo motivo, relativo alla riqualificazione del reato, è stato anch’esso respinto. La Corte ha osservato che si trattava di una riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito. La sentenza d’appello, infatti, aveva già evidenziato la presenza di “plurimi e convergenti elementi” che dimostravano la piena consapevolezza dell’imputato circa la provenienza delittuosa del bene, configurando così il dolo tipico della ricettazione e non la semplice colpa dell’incauto acquisto.
Il Principio Chiave: l’Inammissibilità del Ricorso e i suoi Effetti sulla Prescrizione
L’aspetto più significativo della pronuncia riguarda le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso. Durante il giudizio di legittimità, era maturato il termine massimo di prescrizione per il reato di ricettazione. In una situazione normale, questo avrebbe portato all’estinzione del reato. Tuttavia, la Corte ha applicato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi “non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione”.
In altre parole, un ricorso palesemente infondato è come se non fosse mai stato presentato. Questa “paralisi” processuale preclude al giudice la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità, come la prescrizione, che siano maturate successivamente alla presentazione del ricorso stesso.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando numerose sentenze delle Sezioni Unite, che hanno consolidato questo principio. L’idea di fondo è che non si può permettere a un’impugnazione pretestuosa e priva di fondamento di tenere in vita un processo al solo scopo di far maturare la prescrizione. L’inammissibilità funge da filtro, impedendo che la giustizia venga rallentata da ricorsi dilatori. Pertanto, se il ricorso non supera questo vaglio preliminare di ammissibilità, ogni evento successivo, inclusa la prescrizione, diventa irrilevante. Il rapporto processuale si cristallizza e la sentenza impugnata passa in giudicato.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre un monito importante: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima cura, precisione e rigore giuridico. Un ricorso generico o manifestamente infondato non solo sarà respinto, ma comporterà anche due conseguenze negative per l’imputato:
1. La condanna diventa definitiva, senza possibilità di ulteriori appelli.
2. Si perde la possibilità di beneficiare di eventuali cause di estinzione del reato, come la prescrizione, maturate nel frattempo.
3. Si viene condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
In conclusione, la specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma un requisito essenziale che determina la stessa procedibilità dell’impugnazione e l’accesso a un giudizio di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano troppo generici, non specificavano in modo puntuale le ragioni di diritto e si limitavano a riproporre argomenti già valutati e respinti correttamente dalla corte precedente.
Se un reato si prescrive mentre il caso è in Cassazione, l’imputato viene sempre prosciolto?
No. Come chiarito in questa ordinanza, se il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il giudice non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se questa è maturata nel frattempo. L’inammissibilità impedisce di esaminare la questione.
Qual è la differenza fondamentale tra il reato di ricettazione e quello di incauto acquisto?
La differenza fondamentale risiede nell’elemento psicologico. La ricettazione richiede il dolo, cioè la consapevolezza della provenienza illecita del bene. L’incauto acquisto, invece, è punito a titolo di colpa, per la negligenza nel non aver accertato la legittima provenienza della cosa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18972 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18972 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena d inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 712 cod. pen. in luogo a quello di cui all’art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, a pag. 3 della sent. impugnata, ha evidenziato plurimi e convergenti elementi indicativi della consapevolezza della provenienza delittuosa della res, facendo così corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, il criterio distintivo tra il reato ricettazione e quello di incauto acquisto consiste nell’elemento psicologico che, nel primo caso configura una condotta dolosa (anche eventuale), mentre nel secondo, configura una condotta colposa consistente nel mancato accertamento della provenienza della cosa acquistata o ricevuta (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv 238515-01; Sez. 4, n, 4170 del 12/12/2006, Azzaouzi, Rv, 23589701; Sez. 1, n. 6684 del 12/05/1995, Cortinovis, Rv. 201542-01);
considerato che il massimo edittale di pena stabilito dalla legge per il reato di ricettazione è di 8 anni, che il reato è stato commesso il 06/10/2013, il termine massimo di prescrizione si individua il 06/10/2023 (8+1/4=10), pertanto il reato si è estinto nelle more del giudizio di legittimità;
osservato che l’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità (vedi Sez. 2, n. 28848 cieli’ 8/05/2013, Rv.
256463; SU., n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Rv. 268966; S.U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; SU., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266);
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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