Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi sono Generici la Cassazione non Entra nel Merito
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi sono generici e mirano a una semplice rivalutazione dei fatti. Il caso riguarda la richiesta di un condannato di scontare la pena in detenzione domiciliare, negata dal Tribunale di Sorveglianza a causa di un elevato rischio di recidiva. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni della decisione.
I Fatti di Causa
Un soggetto condannato presentava istanza per poter eseguire la pena presso il proprio domicilio, ai sensi della normativa vigente. Il Magistrato di Sorveglianza prima, e il Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo poi, rigettavano la richiesta. La ragione del diniego risiedeva nella sussistenza di una ‘causa ostativa’, ovvero il concreto pericolo che il soggetto potesse commettere altri reati.
Questa valutazione si basava su elementi specifici:
1. Arresto recente: Pochi mesi prima della decisione, il condannato era stato arrestato in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti, un reato della stessa natura di quelli per cui era già stato condannato.
2. Precedenti penali: La sua storia criminale confermava una tendenza a delinquere.
3. Mancanza di lavoro: L’assenza di un’attività lavorativa stabile era considerata un ulteriore fattore di rischio.
4. Inidoneità del domicilio: L’abitazione indicata non era stata ritenuta idonea a garantire le finalità di controllo richieste dalla misura.
Contro questa decisione, il condannato proponeva ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, senza entrare nel merito della questione. La decisione non valuta se fosse giusto o meno concedere la detenzione domiciliare, ma si concentra esclusivamente sulla struttura e sul contenuto dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, i motivi proposti erano eterogenei e non pertinenti rispetto alle argomentazioni dell’ordinanza impugnata. In sostanza, il ricorrente non contestava specifici errori di diritto commessi dal Tribunale, ma chiedeva ai giudici di legittimità di riesaminare i fatti e giungere a una conclusione diversa.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto. Il compito della Suprema Corte è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione del provvedimento impugnato, non rifare il processo.
Nel caso specifico, l’appello conteneva argomenti che tendevano a sollecitare una ‘rivalutazione in fatto’. Il ricorrente, pur annunciando una censura sulla presunta ‘assenza di corrispondenza fra devoluto e decisione’, non specificava quali argomenti del suo reclamo iniziale fossero stati ignorati o travisati dal Tribunale di Sorveglianza.
Le censure si sono rivelate generiche e non in grado di scalfire la logicità delle considerazioni del giudice di merito, il quale aveva ampiamente motivato il diniego sulla base di elementi concreti e attuali (l’arresto per spaccio, i precedenti, etc.). Di fronte a una motivazione così puntuale, il ricorso avrebbe dovuto individuare vizi logici o violazioni di legge precise, cosa che non è avvenuta. Da qui la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Conclusioni
La pronuncia conferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve essere specifico e mirato a contestare errori di diritto, non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni di fatto già respinte nei gradi di merito. La decisione ha comportato per il ricorrente non solo la conferma del diniego della misura alternativa, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, data l’assenza di elementi che potessero escludere una sua colpa nella proposizione di un ricorso palesemente inammissibile.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, non contestavano specifici errori di diritto e miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Quali erano i motivi principali per cui era stata negata la detenzione domiciliare?
La detenzione domiciliare era stata negata per la presenza di una causa ostativa, ossia il concreto pericolo di commissione di nuovi reati, desunto da un recente arresto in flagranza per spaccio, dai precedenti penali e dalla mancanza di un’attività lavorativa.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per sua colpa?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6346 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6346 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 09/11/1974
avverso l’ordinanza del 18/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letti i motivi del ricorso nell’interesse di NOME COGNOME
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; rilevato che:
è stato rigettato il reclamo avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza che ha respinto l’istanza di esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge n. 199 del 2010;
è stata affermata la sussistenza della causa ostativa costituita dal pericolo di commissione di altri delitti in ragione del fatto che solo pochi mesi prima della decisione si era verificato l’arresto in flagranza del condannato per spaccio di sostanza stupefacente, ossia reato della stessa indole di quelli precedentemente commessi;
in tal senso sono stati richiamati anche i precedenti penali e la mancanza di attività lavorativa;
il Tribunale di sorveglianza ha, ulteriormente richiamato anche l’inidoneità del domicilio indicato;
ritenuto che:
a fronte di tale motivazione l’unico motivo di ricorso contiene argomenti che tendono a sollecitare una rivalutazione in fatto e, comunque, non spiega (a dispetto della rubrica che preannuncia la censura di «assenza di corrispondenza fra devoluto e decisione») quale sarebbero gli argomenti del reclamo che non sarebbero stati oggetto di disamina da parte del Tribunale;
le censure proposte si pongono in termini di eterogeneità rispetto alle puntuali considerazioni svolte nel provvedimento impugnato;
considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2024