Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15968 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15968 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la Corte di appello di Palermo lo ha condannato per i reati di cui agli artt. 334, comma se 349 cod. pen. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge all’affermazione della responsabilità per i reati in contestazione nonché travisame dichiarazioni rese dal teste COGNOME; con il secondo motivo deduce violazione di legge della motivazione in relazione all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generi ordine al trattamento sanzionatorio.
Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure dedu in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzi riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono i in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le d difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attr disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censura sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificab di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 4 e 5 della sentenza laddove ha affermato che il ricorrente, quale custode del compendio sequestrato, era soggetto che deteneva le chiavi della saracinesca, che non sono stati rilevati segni di come dichiarato dal teste COGNOME e che non è stata presentata alcuna denuncia in ord rimozione dei sigilli apposti. La versione dell’imputato – secondo cui la saracinesca assicurata da un lucchetto o da una serratura, in quanto egli aveva dato incarico affin sostituita ad un operaio che alla vista dei militari si era allontanato senza completare sostituzione – rimane contrastata dalle stesse asserzioni del ricorrente il quale ha avere aperto, ad un successivo controllo dei militari, la saracinesca con le chiavi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Inoltre, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di tra della prova, che ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il proprio convi su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestab diverso da quello reale, esula dall’area della deducibilità nel giudizio di cassazion travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità reinterpretare gli prova valutati dal giudice di merito e sovrapporre il proprio apprezzamento delle ri processuali a quello compiuto nei precedenti gradì di giudizio (ex plurimis, Sez.3, 18/06/2009, Rv. 244623; Sez.5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215).
Nel caso in disamina, il giudice ha ritenuto inattendibile la versione difensiva se l’esercizio commerciale non era chiuso con un lucchetto e la saracinesca era solo ab senza essere chiusa a chiave.
Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al tratt sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da mol:ivazione esent logico-giuridici. Al riguardo, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze a generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza cli elementi o circ di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, pe della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il s incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489)
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ri adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nel diniego di concessi circostanze attenuanti generiche, alla presenza di precedenti penali, come risulta dal del casellario giudiziale.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzi rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abb il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibili declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. pro l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente