Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Vengono Respinti
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e tecnicamente rilevanti nel processo penale. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce alcuni principi fondamentali che regolano l’accesso al giudizio di legittimità, chiarendo i confini tra ciò che può essere discusso e ciò che invece costituisce un tentativo inammissibile di rimettere in discussione il merito della causa. La decisione analizza due ricorsi distinti, entrambi respinti, fornendo spunti essenziali sulla valutazione delle prove e sull’applicazione della recidiva.
I Fatti del Caso
Due soggetti condannati dalla Corte d’Appello di Roma presentavano ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado. Il primo ricorrente contestava sia la conferma della sua responsabilità penale, sia la mancata concessione delle attenuanti generiche, sostenendo che la motivazione della sentenza fosse carente. Il secondo ricorrente, invece, si opponeva al riconoscimento della recidiva reiterata, argomentando che la Corte territoriale si fosse limitata a citare i precedenti penali senza dimostrare un concreto aumento della sua pericolosità sociale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su due distinti ordini di ragioni, uno per ciascun ricorso, che delineano con precisione i limiti del sindacato di legittimità.
Le Motivazioni alla base dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte ha esaminato separatamente le posizioni dei due ricorrenti, giungendo per entrambi a una declaratoria di inammissibilità, sebbene per ragioni differenti.
Il Limite della Rivalutazione delle Prove
Per quanto riguarda il primo ricorso, i giudici hanno stabilito che le censure sollevate non superavano la soglia di ammissibilità. I motivi, infatti, si traducevano in una richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, un’attività preclusa in sede di legittimità. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio di merito, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Secondo l’ordinanza, la sentenza impugnata presentava una motivazione priva di vizi, coerente con le prove raccolte e rispettosa dei principi ermeneutici consolidati. Pertanto, tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti senza indicare vizi logici manifesti e decisivi rende il ricorso inammissibile.
La Motivazione sulla Recidiva e la Pericolosità del Reo
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello, seppur sintetica, fosse adeguata. I giudici di merito avevano infatti evidenziato non solo la sussistenza di precedenti penali specifici, ma anche le particolari circostanze dell’azione. Questi elementi, nel loro complesso, dimostravano come la pregressa biografia criminale del soggetto avesse rafforzato la “spinta criminogena” alla commissione del nuovo reato. Tale impianto motivazionale, secondo la Cassazione, mette correttamente in luce l’accresciuta pericolosità e colpevolezza del ricorrente, risultando coerente con i principi costituzionali e di legittimità in materia di recidiva.
Conclusioni
L’ordinanza riafferma due principi cardine del processo penale. In primo luogo, l’inammissibilità del ricorso in Cassazione scatta ogni qualvolta si tenti di trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione dei fatti. Il ricorrente deve individuare vizi logici o giuridici specifici nella sentenza impugnata, non limitarsi a proporre una diversa lettura delle prove. In secondo luogo, una motivazione, anche se sintetica, può essere considerata sufficiente a giustificare l’applicazione di un’aggravante come la recidiva, a condizione che riesca a collegare efficacemente i precedenti penali con la pericolosità manifestata nel nuovo reato, dimostrando così la sua rilevanza nel caso concreto.
Per quale motivo un ricorso che chiede di rivalutare le prove viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso di questo tipo viene dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti e le prove. Una richiesta di rivalutazione probatoria esula dalle sue competenze.
È sufficiente una motivazione sintetica per giustificare l’applicazione della recidiva?
Sì, la Corte ha ritenuto che una motivazione, seppur sintetica, sia adeguata se fornisce una risposta logica alle censure dell’appellante. Nel caso specifico, la motivazione era valida perché collegava i precedenti penali alle circostanze del nuovo reato, dimostrando così un’accresciuta pericolosità e una maggiore spinta criminogena.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47455 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47455 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME con la quale lo stesso contestava sia il percorso argomentativo posto sostegno della conferma di responsabilità, sia quello relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
ritenuto che entrambi i motivi non superano la soglia inammissibilità in quanto si risolvono le richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove senza indicare vizi del della motivazione manifesti e decisivi in grado di incrinare la tenuta logica della sentenza impugnata; invero, contrariamente a quanto dedotto, sia un punto di responsabilità, che in punto di quantificazione della sanzione la sentenza non si presta ad alcuna censura essendo una motivazione priva di vizi, coerente con gli elementi di prova raccolti e rispettosa le linee ermeneutiche tracciate dalla Cassazione (penultima pagina della sentenza impugnata).
Letto il ricorso di NOME COGNOME – le cui ragioni sono state ribadite come memoria firma dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME con il quale si contestava il riconoscimento della recidiva reiterata dato che la motivazione faceva esclusivo riferimento e i precedenti ventati senza nessun riferimento al concreto accrescimento della pericolosità
il collegio ritiene che si tratti di motivo manifestamente infondato tenuto conto che la motivazione, seppur sintetica, ha fornito una adeguata risposta all’appello, con il quale si contestava la scelta di applicare la recidiva; invero la Corte territoriale evidenziava sia la sussistenza dei precedenti penali (anche specifici), sia le particolari circostanze dell’azione, che davano conto di come la pregressa biografia criminale avesse integrato la spinta criminogena per la consumazione del reato per cui si procede.
Tale impianto motivazionale mette in evidenza l’accresciuta pericolosità e colpevolezza del ricorrente: la motivazione contestata si profila, dunque, coerente con le indicazioni ermeneutiche della giurisprudenza costituzionale e di legittimità e on si presta ad alcuna censura.
rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023
Il Consigliere Estensore