Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38651 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38651 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto
da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per motivi non consentiti;
premesso che il ricorrente ha dedotto in estrema sintesi che: 1) la responsabilità per il reato di cui agli artt. 582-585 cod. pen. sarebbe stata affermata sulla base di una ricostruzione dei fatti non univoca, essendo emerse forti e diverse incongruenze in sede dibattimentale, e sulla base principalmente delle dichiarazioni della persona offesa, non corroborate da altri elementi. Difetterebbero, poi, l’elemento soggettivo del reato e una riduzione apprezzabile della funzionalità, richiesta al fine della sussistenza del reato di lesioni; 2) n sarebbe stato possibile stabilire con certezza quale sia stata l’arma utilizzata, le sue caratteristiche e, dunque, le concrete potenzialità offensive; 3) l’imputato non avrebbe avuto una condotta configurabile come volontà di rendersi irreperibile o tale da compromettere o rendere difficoltosi i controlli di polizia e, quindi, idone ad integrare il reato di cui all’art. 385 cod. pen.; 4) sarebbe errata la mancata concessione delle attenuanti generiche, con la contestuale rideterminazione della pena, partendo dai minimi edittali;
considerato che il 25 luglio 2024 è pervenuta memoria difensiva nell’interesse del ricorrente, con cui sono state reiterate le deduzioni formulate nel ricorso e si è insistito nel loro accoglimento;
rilevato che tutte le censure, formulate nel ricorso e nella memoria, sono tese a ottenere un’alternativa rivalutazione delle fonti di prova, che il provvedimento impugNOME ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità sulla base dell’esauriente disamina dei dati probatori, e costituiscono una reiterazione di doglianze a cui la Corte territoriale ha dato adeguata e corretta risposta (si vedano le pagine 4, 5, 6, e 7 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9/09/2024