Inammissibilità Ricorso: la Cassazione Ribadisce il Divieto di Rivalutare i Fatti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: l’inammissibilità del ricorso quando questo si traduce in una richiesta di riesame dei fatti già valutati dai giudici di merito. Il caso in esame offre uno spunto chiaro per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze per chi tenta di superali.
I Fatti Oggetto del Ricorso
L’imputato si era rivolto alla Suprema Corte dopo la condanna subita in Corte d’Appello. Le sue doglianze si concentravano su due punti specifici: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e la mancata applicazione dell’attenuante per aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.). In sostanza, la difesa sosteneva che il reato commesso fosse di lieve entità e che il danno provocato fosse irrisorio, meritando così un trattamento sanzionatorio più mite.
L’Inammissibilità del Ricorso Secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto categoricamente questa linea difensiva. Gli Ermellini hanno osservato che entrambe le questioni erano già state sollevate e puntualmente affrontate dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, con una motivazione ritenuta adeguata e logica, aveva già spiegato perché il fatto non poteva essere considerato di lieve entità. Anzi, era stato qualificato come grave a causa della condotta violenta e reiterata, avvenuta per di più all’interno di un istituto penitenziario. Allo stesso modo, era stata esclusa l’attenuante del danno lieve, poiché questo non poteva essere considerato irrisorio.
Le Motivazioni della Cassazione: il Divieto di Rivalutazione del Merito
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Corte non è un “terzo grado” di merito, ma un giudice di legittimità. Il suo compito non è rivalutare le prove o stabilire come sono andati i fatti, bensì verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Nel caso di specie, la Corte ha riscontrato che il ricorso non denunciava vizi di legge o difetti logici nella sentenza impugnata, ma si limitava a proporre una diversa lettura delle emergenze processuali, più favorevole all’imputato. Questo tipo di richiesta, che mira a sostituire la valutazione del giudice di merito con quella della difesa, è inammissibile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Quando un Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame è un chiaro monito: un ricorso per Cassazione deve basarsi su questioni di diritto o su vizi manifesti della motivazione, non può essere un pretesto per ridiscutere i fatti. Quando un ricorso si risolve in una mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti con motivazione congrua, la sua sorte è segnata: l’inammissibilità del ricorso. Oltre al rigetto della domanda, questa declaratoria comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con la condanna al pagamento di tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non sollevava questioni di legittimità (cioè di errata applicazione della legge), ma si limitava a chiedere una nuova valutazione dei fatti già esaminati e decisi dalla Corte d’Appello con una motivazione logica e adeguata.
La Corte di Cassazione può decidere se un fatto è grave o di lieve entità?
No, la Corte di Cassazione non può decidere autonomamente la gravità di un fatto. Il suo compito è controllare che la valutazione fatta dal giudice di merito (come la Corte d’Appello) sia basata su una motivazione logica e non contraddittoria, senza sostituire il proprio giudizio a quello precedente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45481 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45481 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 28/10/1986
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME lame!,
Rilevato che con il ricorso vengono esposte censure in relazione alla riconoscibilità dell’art. 131-bis cod. pen. e dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.;
considerato che entrambe le questioni sono già state sollevate con l’atto di appello e sono state puntualmente affrontate dalla Corte di merito che (al foglio 3) ha esposto le ragioni per cui il fatto non poteva considerarsi lieve e, anzi, era grave per la condotta violenta, reiterata all’interno di un carcere; che (allo stesso foglio 4) ha escluso la possibilità di ritenere configurata l’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. perché il danno non poteva considerarsi irrisorio;
considerato che, a fronte di una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni il ricorso si risolve in una rivalutazione delle emergenze processuali in una prospettiva difensiva, così sottoponendo al giudice di legittimità valutazioni di merito la cui delibazione è preclusa alla Corte di cassazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 24/09/2024
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