Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Quando Cambiare i Fatti è Vietato
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro monito sui limiti del ricorso per la legittimità. Quando un appello tenta, anche in modo velato, di rimettere in discussione i fatti già accertati, la sua sorte è segnata: l’inammissibilità del ricorso. Questo principio fondamentale, che distingue il giudizio di merito da quello di legittimità, è stato ribadito con fermezza in un caso riguardante un’accusa di truffa.
I Fatti del Caso
Il ricorrente, precedentemente condannato dalla Corte d’Appello per il reato di truffa ai danni di un mediatore, ha presentato ricorso in Cassazione. La sua linea difensiva non si basava su presunti errori di diritto commessi dai giudici precedenti, ma sulla richiesta di una “riqualificazione del fatto”. In sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di interpretare diversamente gli eventi per escludere la sussistenza del reato di truffa, alterando l’oggetto dell’inganno originariamente contestato.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto seccamente la richiesta, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha subito individuato la reale natura della doglianza del ricorrente: non una questione di errata applicazione della legge, ma un tentativo “surrettizio” – ovvero nascosto e ingannevole – di modificare il perimetro fattuale della vicenda. Una simile operazione non è consentita dinanzi alla Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche, non ricostruire i fatti.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza sono concise ma estremamente chiare. La Corte ha sottolineato i seguenti punti chiave:
* Manifesta Infondatezza: La richiesta di riqualificazione è stata giudicata “manifestamente infondata” perché non proponeva una diversa interpretazione giuridica degli stessi fatti, ma mirava a introdurne di nuovi o a modificare quelli già accertati.
* Divieto di Mutamento del Perimetro Fattuale: La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Non può rivalutare le prove o sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella dei giudici delle corti inferiori. Il tentativo del ricorrente di modificare l’oggetto dell’inganno per scardinare l’accusa di truffa è stato visto come un tentativo di trascinare la Corte in un’analisi di merito, che le è preclusa.
* Conseguenze dell’Inammissibilità: A causa della manifesta infondatezza del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare ricorsi palesemente dilatori o pretestuosi.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa decisione rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve concentrarsi esclusivamente su questioni di diritto. Chi intende presentare ricorso deve articolare le proprie censure evidenziando errori nell’interpretazione o nell’applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti, anche se mascherato da richiesta di riqualificazione giuridica, è destinato a fallire. L’ordinanza serve da promemoria: un ricorso temerario non solo non ha speranze di successo, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste di una richiesta di riqualificazione giuridica del reato, tentava in realtà di modificare la ricostruzione dei fatti già accertata dalla Corte d’Appello, un’operazione non consentita in sede di Cassazione.
Cosa significa che il ricorso mirava a un “mutamento del perimetro fattuale”?
Significa che il ricorrente non contestava l’errata applicazione di una legge ai fatti accertati, ma cercava di presentare alla Corte di Cassazione una versione diversa degli eventi (in particolare, dell’oggetto dell’inganno) per sostenere che non si trattasse di truffa. Questo esula dai compiti della Suprema Corte.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26021 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26021 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ANCONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME,
Ritenuta la manifesta infondatezza della prospettata riqualificazione del fatto, volta ad escludere la contestata truffa nei confronti del mediatore ma che è surrettiziamente diretta alla mutazione dell’oggetto dell’inganno e che pertanto sottende ad un mutamento del perimetro fattuale della vicenda, non consentito in questa sede;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
Il Consi liere Est nsore COGNOME
Il Presi ente