Inammissibilità Ricorso: Quando i Precedenti Escludono la Tenuita del Fatto
L’inammissibilità del ricorso rappresenta una delle sanzioni processuali più severe, che impedisce al giudice di esaminare nel merito le questioni sollevate. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i principi cardine che regolano questa materia, focalizzandosi sul rapporto tra la specificità dei motivi di ricorso, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e la cosiddetta ‘condotta abituale’ del reo. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per i reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) e oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 341-bis c.p.).
Il ricorrente lamentava, tra le altre cose, l’omesso proscioglimento per assenza dell’elemento soggettivo e, soprattutto, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Quest’ultima, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, consente di escludere la punibilità per reati di lieve entità, a condizione che il comportamento non sia abituale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su due pilastri argomentativi distinti ma collegati.
Le Motivazioni: la specificità dei motivi e l’inammissibilità ricorso
In primo luogo, la Corte ha rilevato che le censure proposte erano del tutto prive di specificità. Il ricorrente, infatti, non aveva indicato le ragioni di diritto o i dati di fatto concreti che avrebbero dovuto sostenere i suoi motivi. Un ricorso, per essere ammissibile, non può limitarsi a una generica doglianza, ma deve articolare critiche precise e pertinenti contro la decisione impugnata. La mancanza di tale specificità ha reso l’impugnazione processualmente invalida, decretandone l’inammissibilità del ricorso.
In secondo luogo, e con specifico riferimento alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p., i giudici di legittimità hanno ritenuto la motivazione della Corte d’Appello immune da vizi. La corte territoriale aveva negato il beneficio della tenuità del fatto in ragione della ‘abitualità della condotta’ dell’imputato. Tale abitualità era stata desunta dalla presenza di due precedenti penali specifici, che dimostravano una tendenza a commettere reati della stessa indole. Secondo la Cassazione, questa valutazione è corretta e sufficiente a giustificare l’esclusione della causa di non punibilità.
Le Conclusioni: l’importanza della specificità e dei precedenti penali
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. La prima riguarda la tecnica di redazione degli atti di impugnazione: la genericità paga sempre con una declaratoria di inammissibilità. È fondamentale che ogni motivo di ricorso sia supportato da argomentazioni logico-giuridiche solide e da precisi riferimenti fattuali.
La seconda lezione attiene alla valutazione della tenuità del fatto. La presenza di precedenti penali, soprattutto se specifici, costituisce un ostacolo quasi insormontabile all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La ‘condotta abituale’ non è un concetto astratto, ma si ancora a elementi concreti come la storia criminale dell’imputato, che il giudice è tenuto a valutare per decidere se concedere o meno il beneficio.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono privi di specificità, ovvero non indicano le ragioni di diritto o i dati di fatto che li sorreggono.
Perché la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata applicata in questo caso?
Non è stata applicata perché la Corte d’Appello ha ritenuto ostativa l’abitualità della condotta dell’imputato, desumendola dalla presenza di due precedenti penali specifici.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso per l’imputato?
Comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo specifico caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47492 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47492 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GROTTAGLIE il 03/06/1978
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 24439/24 FRIULI
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen. è inammissibile in quanto le censure proposte, afferenti all’omesso proscioglimento per assenza dell’elemento soggettivo e all’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., risultano del tutto prive di specificità, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono i relativi motivi;
considerato, peraltro, che il ricorrente aveva proposto in sede di appello censure afferenti unicamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., profilo rispetto al quale la motivazione della Corte d’appello risulta immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, dal momento che ha ritenuto ostativa al giudizio di tenuità del fatto l’abitualità della condotta, come desumibile dai due precedenti specifici, risultando;
ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024.