Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34519 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34519 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LONGOBUCCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa il 19 dicembre 2018 dal Tribunale di Castrovillari, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 624 cod. pen. (accertat in data 25 gennaio 2011), confermando le statuizioni civili nei confronti della costituita parte civile.
In data 26 giugno 2025, sono pervenute conclusioni scritte e nota spese dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile NOME COGNOME, con cui si chiede che il ricorso dell’imputato sia inammissibile o che sia rigettato.
Ritenuto che i due motivi sollevati (Vizio di motivazione, travisamento della prova, insussistenza del fatto e/o insufficienza di prove; violazione degli artt. 624 e 647 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità, perché, il primo costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dal Giudice di merito (si vedano le pp. 3, 4 e 5); il secondo, perché manifestamente infondato, atteso che, dalla ricostruzione operata dai Giudici di merito e trasfusa nella sentenza impugnata, emerge con chiarezza la consapevolezza, in capo all’imputato, del legittimo possessore del portafogli trafugato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In applicazione del principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME NOME; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese a favore della parte civile costituita NOME COGNOME.
Così deciso in Roma, i1414 luglio 2025