Inammissibilità ricorso: perché non si possono proporre motivi nuovi in Cassazione
L’inammissibilità ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli procedurali nel giudizio di legittimità. Recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: non è possibile lamentare la mancanza di motivazione su un punto che non è stato oggetto di contestazione durante il processo di appello. Questo limite garantisce la stabilità del processo e la corretta gerarchia delle impugnazioni.
Il caso e la contestazione del trattamento sanzionatorio
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente deduceva, tra i vari motivi, un vizio di motivazione relativo alla determinazione della pena applicata. Tuttavia, dall’analisi degli atti è emerso che, nel precedente grado di giudizio, la difesa aveva focalizzato le proprie istanze esclusivamente sulla questione della continuazione tra i reati, senza muovere specifiche critiche al trattamento sanzionatorio complessivo.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione risiede nel principio di devoluzione: il giudice d’appello ha il potere e il dovere di decidere solo su quanto espressamente richiesto dalle parti. Se un tema non viene sollevato in appello, il giudice non è tenuto a motivare su di esso e, di conseguenza, tale mancanza non può essere contestata in Cassazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sull’impossibilità di dedurre in sede di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione. La giurisprudenza consolidata, richiamata espressamente nel provvedimento, stabilisce che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un’occasione per introdurre temi mai trattati nei gradi precedenti. L’omessa motivazione denunciata dal ricorrente era, dunque, inesistente sul piano giuridico, poiché il giudice di secondo grado non aveva l’obbligo di giustificare scelte sanzionatorie che non erano state messe in discussione dall’atto di gravame.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte portano a una severa sanzione processuale per il ricorrente. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una redazione tecnica e completa dei motivi di appello: ogni omissione in quella fase preclude definitivamente la possibilità di ottenere un riesame o una correzione della sentenza nelle fasi successive, rendendo l’inammissibilità ricorso un esito inevitabile per chi tenta di sollevare questioni tardive.
Si può contestare la pena in Cassazione se non è stata impugnata in appello?
No, le questioni non sollevate nei motivi di appello non possono essere dedotte per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Il giudice d’appello deve motivare su ogni aspetto della sentenza?
Il giudice d’appello deve motivare solo sui punti della sentenza che sono stati specificamente contestati con l’atto di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 244 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 244 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce l’omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio è indeducibile in quanto non formulato in sede di gravame in cui la difesa del ricorrente ha fatto questione in ordine alla ritenuta continuazione;
rilevato che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali i giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022