Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35735 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35735 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata dall Corte d’appello di Trieste per i i reati di cui agli artt. 5 e 8 d.lgs.n.74 del 2000, in quan titolare dell’omonimeitta individuale, aveva emesso fatture per operazioni inesistenti al f consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e non aveva presentato, pur essend obbligato, le dichiarazioni IVA per gli anni 2016 e 2017.
Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione di l in ordine alla ritenuta recidiva reiterata. Con il secondo motivo lamenta vizio della motivaz in ordine al trattamento sanzionatorio, per non aver il giudice concesso le attenuanti generi in regime di prevalenza sulla recidiva contestata.
Quanto alla prima doglianza secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d’appello cui alla sentenza impugnata, la censura relativa alla recidiva non è stata dedotta in appello. il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in re devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. Quest’ultima pertanto inammissibile, a norma dell’art. 606 comma, 3 cod. proc. pen.
In ordine al secondo motivo di ricorso, si osserva che la doglianza esula dal novero del censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito, ove siano sorret motivazione esente da vizi logico-giuridici. Si è infatti affermato che in tema di circosta giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del p valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congrua motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoper (Sez. 5 n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimen precedenti gravi e plurimi a carico del COGNOME per reati della stessa natura (furto rapina, ricettazione), sui quali l’ulteriore ricaduta criminosa dimostra maggiore pericol dell’imputato, meritevole dunque dell’applicazione dell’aggravamento sanzionatorio.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proceial della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30/05/2025
GLYPH
P