Ricorso in Cassazione: Perché i Motivi Vanno Specificati in Appello
Nel processo penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi sollevati non sono stati precedentemente specificati nell’atto di appello. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere come la specificità dei motivi di gravame influenzi l’esito di un procedimento.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Furto al Ricorso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto, confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte di Appello. La persona imputata, ritenuta responsabile di aver beneficiato di un allaccio abusivo alla rete elettrica nel proprio appartamento, era stata condannata a una pena di nove mesi di reclusione e 300 euro di multa.
Contro la sentenza della Corte di Appello, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, articolandolo su tre distinti motivi:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
2. Vizio di motivazione sul rigetto di specifiche doglianze difensive.
3. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena e sul giudizio di equivalenza tra le circostanze.
L’Analisi della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’applicazione rigorosa delle norme che regolano l’impugnazione, in particolare dell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Il Principio di Devoluzione: Motivi non Proposti in Appello
Il primo e il terzo motivo di ricorso sono stati respinti per una ragione puramente procedurale. La Corte ha rilevato che tali censure non erano state dedotte come specifici motivi nell’atto di appello. La legge processuale penale stabilisce che non è possibile presentare per la prima volta in sede di legittimità (davanti alla Cassazione) doglianze che non siano state sottoposte al giudice del grado precedente. Questo principio impedisce di ‘saltare’ un grado di giudizio e garantisce che la Corte di Cassazione si pronunci solo su questioni già vagliate nel merito.
La Genericità del Secondo Motivo
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione diversa: la sua genericità e natura reiterata. La Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione congrua e logica alle doglianze difensive, qualificandole come critiche generiche e non sufficientemente dettagliate per incidere sull’impianto probatorio. Riproporre le stesse argomentazioni in Cassazione senza nuovi e specifici elementi critici rende il motivo inammissibile.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e si concentra sul rispetto delle regole processuali. Il cuore della decisione risiede nell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma sancisce che i motivi di ricorso per Cassazione non possono essere dedotti per la prima volta in tale sede. La Corte di Appello, nella sua sentenza, aveva riepilogato i motivi di gravame originari, e da tale riepilogo emergeva l’assenza delle questioni poi sollevate in Cassazione. Inoltre, la Corte ha sottolineato che, anche volendo superare l’ostacolo procedurale, la motivazione della sentenza d’appello sull’elemento soggettivo del reato (la consapevolezza dell’imputata) era comunque corretta e priva di vizi logici manifesti. Analogamente, la critica alle valutazioni tecniche era stata giudicata aspecifica e generica già dal giudice di secondo grado, la cui valutazione è stata ritenuta corretta dalla Cassazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza strategica della redazione dell’atto di appello. Tutte le potenziali censure alla sentenza di primo grado devono essere articolate in modo specifico e completo, poiché ciò che viene omesso non potrà, di regola, essere recuperato nel successivo giudizio di legittimità. La decisione conferma che l’inammissibilità del ricorso è una sanzione processuale severa ma necessaria per assicurare l’ordine e la funzionalità del sistema delle impugnazioni. Per l’imputata, la conseguenza è la condanna definitiva e il pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una cospicua somma alla Cassa delle ammende.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché i motivi relativi alla violazione di legge sull’elemento soggettivo e sulla determinazione della pena non erano stati precedentemente dedotti come specifici motivi di gravame nell’atto di appello, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Cosa stabilisce l’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale?
Questa norma stabilisce che un motivo di ricorso non può essere presentato per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione se non è stato specificamente incluso tra i motivi dell’appello presentato al giudice del grado precedente. Impone quindi di sollevare tutte le contestazioni già nel secondo grado di giudizio.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4039 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4039 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso GLYPH enzecaa del 20/0:.;/2025 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO
dato avviso alle parti;
udita le relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermaz:o quella del Tribunale palermitano e condannato la ricorrente alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 300,00 di multa;
Considerato che il primo motivo di ricorso GLYPH che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di furto – non è ccirsEn;.:lto In sé-O:= , d Leolttimitlà’ perché io c2.lisuhd , non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appelio specifico, se.conao quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 506 comma 3 codi proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente . GLYPH oer altro, nella sectenza impugnata quanto , 3lla CC ‘ISEA P e Ve:, eZZa je:1 nm.ra.c GLYPH detecmlnata d’aUa circostanza che costei abitava l’appartamento, cne esisteva alVallaccio abusivo, che vi -éra stata la diminuzione dei consumi e ail’intento fraudolento per eludere la corretta rilevazione dei consumi (fol. 4), vi è motivazione corretta e non manifestamente illogii -a;
Considerato che I secondo motivo di ricoTso che lamenta vizio di motivazione in ordine ai rigetto delle specifiche doglianze difensive – è generico e reiterato: a ben vedere la Corte di
appello risponde alle doglianze proposte con la prima impugnazione, giudicando generiche le doglianze, in particolare evidenziando come la censura di approssimazione – dell’accertamento tecnico sui consumi operato in occasione del sopralluogo – sia aspecifica, non essendo dettagliata e adeguatamente motivata: si tratta di motivazione congrua che non inverte l’onere colo ce mar .e.qistra la genericità della critica che, per !a Corte territoriale, risultava inid ad incidere sull’impiantc.) probatorio ricostruito;
Considerato che anche il terzo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e motivazione sulla determinazione della pena e sul giudizio di equivalenza fra le circostanze – non sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo guanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc, pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno i -icce -so’ se incompleto o comunque non corretto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
eleriso I 17 dicembre 2025 Il consiglier estensore Il Presidente