Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19799 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19799 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 18/11/1996
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 3906/25 Di Benedetto
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.);
Visti
Esaminati i motivi di ricorso;
che, con l’unico motivo di ricorso, la difesa lamenta la mancata applicazione
Ritenuto dell’attenuante di cui all’art. 385, quarto comma, cod. pen. per essersi il ricorrente
secondo episodio di evasione, accaduto il 25 agosto 2016) recato presso la caserma INDIRIZZO
Carabinieri;
che sul punto la sentenza impugnata è immune da censure, avendo fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di evasione, secondo la
quale
“integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo d restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per
chiedere di essere ricondotto in carcere, in quanto il dolo generico del reato richiede la mer consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio, risultando irrilevanti i motivi di condotta” (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, COGNOME, Rv. 280118), nonché rappresentando che tale episodio è stato unificato con il vincolo della continuazione a quello accaduto il gio precedente, con aumento di pena assai contenuto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05/2025