Inammissibilità ricorso: quando la genericità costa cara
L’inammissibilità del ricorso è uno degli esiti più temuti nel processo penale, poiché impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il merito della questione. Una recente ordinanza ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a questa drastica conclusione, con significative conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questo caso per capire l’importanza di redigere un’impugnazione specifica e puntuale.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per i reati di resistenza e lesioni. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione per cercare di ottenere l’annullamento della condanna. Il suo ricorso si basava su una serie di critiche alla valutazione delle prove testimoniali, alla configurazione degli elementi costitutivi dei reati contestati e alla presunta esistenza di cause di giustificazione o improcedibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’inammissibilità del ricorso
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha stroncato le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo della vicenda – cioè non stabilisce se l’imputato fosse colpevole o innocente – ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi ulteriore discussione.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno giustificato l’inammissibilità. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile “per genericità di tutti i motivi”. In pratica, le argomentazioni presentate dall’imputato sono state giudicate troppo vaghe e astratte. Invece di contestare punto per punto e con argomenti specifici la ricostruzione dei fatti e le valutazioni giuridiche della Corte d’Appello, il ricorso si è limitato a una critica generale e non pertinente.
La Suprema Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata fosse, al contrario, “puntuale e dettagliata” nella ricostruzione dei fatti e avesse “congruamente motivato” su tutte le questioni sollevate. Di fronte a una motivazione così solida, un ricorso generico non ha alcuna possibilità di successo. La Corte ha evidenziato che i giudici di merito avevano correttamente valutato:
1. Le prove testimoniali.
2. Gli elementi costitutivi dei reati di resistenza e lesioni.
3. L’insussistenza di cause di giustificazione o di improcedibilità invocate dalla difesa.
Il ricorso, non riuscendo a scalfire questi punti con critiche specifiche, è risultato infondato e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La lezione che si trae da questa ordinanza è fondamentale: nel redigere un ricorso per Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla sentenza precedente. È necessario articolare una critica precisa, tecnica e puntuale, in grado di evidenziare vizi specifici nella motivazione del giudice di grado inferiore. In caso contrario, il rischio è quello di incappare in una declaratoria di inammissibilità, con la definitiva conferma della condanna e l’aggiunta di ulteriori sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della genericità di tutti i motivi presentati, i quali non contestavano in modo specifico e puntuale la dettagliata motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
Quali erano i reati per cui l’imputato era stato condannato nei gradi di merito?
L’imputato era stato condannato per il reato di resistenza e per il reato di lesioni.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5111 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5111 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SENIGALLIA il 19/10/1985
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile per genericità di tutti i motivi, atteso che la puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all’accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Ancona, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato, su tutte le questioni in fatto ed in diritto sollevate dal ricorrente, sia con riferimento alla valutazione delle prove testimoniali, sia con riferimento agli elementi costitutivi del reato di resistenza e del reato di lesioni, e sia con riguardo all’insussistenza dei presupposti delle cause di giustificazione e di improcedibilità invocate dal ricorrente.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il 17’e idente