Inammissibilità ricorso: la Cassazione contro i motivi generici
L’inammissibilità ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli processuali nel giudizio di legittimità. Quando un imputato decide di ricorrere in Cassazione, non può limitarsi a una mera riproposizione di quanto già sostenuto in appello, ma deve articolare critiche specifiche e puntuali alla decisione impugnata.
Analisi dei fatti e del contendere
Il caso in esame riguarda un imputato che ha proposto ricorso avverso una sentenza della Corte di Appello. I motivi del ricorso si concentravano principalmente sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuante legata alla particolare tenuità del danno. La difesa sosteneva che il riconoscimento di un’ipotesi lieve del reato dovesse necessariamente comportare l’applicazione delle attenuanti generiche e che le dichiarazioni spontanee rese dall’imputato avessero un peso rilevante nella determinazione della pena.
La decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione risiede nella natura stessa del ricorso, definito come una “generica riproduzione di censure” già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito. La Corte ha sottolineato come la motivazione della sentenza di appello fosse corretta e priva di vizi logici, rendendo vano ogni tentativo di riaprire il dibattito su punti già chiariti.
Inammissibilità ricorso e attenuanti generiche
Un punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra la qualificazione di un fatto come “lieve” e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ribadito che non esiste un automatismo tra i due elementi. Il giudice di merito può legittimamente escludere le attenuanti generiche anche in presenza di un’ipotesi lieve, purché fornisca una motivazione basata su indici fattuali concreti. Nel caso di specie, la valutazione degli indici posti a sostegno del diniego è stata ritenuta ineccepibile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. Un atto che si limita a copiare le doglianze espresse in appello, senza confrontarsi con le risposte fornite dal giudice di secondo grado, è privo di rilevanza giuridica in sede di legittimità. La Corte ha inoltre evidenziato che le dichiarazioni spontanee dell’imputato non avevano un’incidenza tale da giustificare un trattamento sanzionatorio più mite, confermando la piena validità del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità ricorso ha comportato non solo il rigetto delle istanze difensive, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata inflitta una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge per i ricorsi manifestamente infondati o generici. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare vizi di legittimità reali piuttosto che riproporre questioni di merito già risolte.
Cosa rende un ricorso in Cassazione inammissibile per genericità?
Il ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre le stesse critiche già presentate in appello senza contestare specificamente le motivazioni fornite dal giudice di secondo grado.
Il riconoscimento di un reato lieve obbliga il giudice a concedere le attenuanti generiche?
No, non esiste alcun automatismo. Il giudice può negare le attenuanti generiche se ritiene che altri elementi del fatto o della personalità del reo giustifichino il diniego, purché la motivazione sia logica.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente è solitamente condannato al pagamento di una somma pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44110 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44110 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è generica riproduzione di censure già adeguatamente vag disattese con corretti argomenti con riferimento:
alla omessa applicazione delle attenuanti generiche ( primo e terzo motivo) con alla esclusione della incompatibilità tra l’omesso riconoscimento e la qualificazione lieve ed alla inincidenza delle dichiarazioni spontanee dell’imputato;
alla omessa applicazione della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ( seco con riguardo alla ineccepibile valutazione degli indici fattuali posti a sostegno del di 5 della sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eure tremila in fav Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/9/2023