Inammissibilità Ricorso: Perché i Motivi Generici non Funzionano in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale e delicato nel percorso giudiziario. Tuttavia, per avere successo, non basta semplicemente impugnare una sentenza. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda una regola fondamentale: la specificità dei motivi è un requisito imprescindibile. La conseguenza di un’impugnazione vaga è drastica: l’inammissibilità ricorso, con la conseguente condanna a spese e sanzioni. Analizziamo insieme questo caso per capire come evitare errori fatali.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. La condanna riguardava reati di una certa gravità, nello specifico resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). L’imputato, nel tentativo di ribaltare il verdetto, ha portato la questione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando una presunta carenza di motivazione nella sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
Gli Ermellini, esaminato il ricorso, non sono entrati nel merito della questione. La decisione è stata netta e perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia non significa che la Corte abbia confermato la colpevolezza nel merito, ma piuttosto che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi di legge per poter essere esaminato. La Corte ha sottolineato come l’impugnazione debba consistere in una critica argomentata e puntuale del provvedimento contestato, non in una generica lamentela.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione sul principio consolidato, richiamando anche una precedente sentenza (n. 8700 del 2013), secondo cui la funzione tipica dell’impugnazione è quella di una critica mirata. Ai sensi degli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, un ricorso, per non essere inammissibile, deve indicare specificamente:
1. Le ragioni di diritto: le norme che si ritengono violate e il modo in cui la sentenza le ha interpretate erroneamente.
2. Gli elementi di fatto: le prove o le circostanze che sostengono la richiesta di annullamento o riforma.
Nel caso specifico, il ricorrente si era limitato a dedurre una generica “mancanza di una adeguata motivazione” da parte della Corte d’Appello. Queste doglianze sono state definite “del tutto generiche” perché non si confrontavano punto per punto con le argomentazioni della pronuncia d’appello. In altre parole, il ricorso non spiegava perché la motivazione della Corte territoriale fosse sbagliata, ma si limitava a dire che era inadeguata. Questo non è sufficiente per la Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Le conseguenze pratiche di questa decisione sono severe per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha specificato che questa sanzione è dovuta perché il ricorso è stato proposto “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, citando una pronuncia della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000). Ciò significa che la negligenza nella stesura dell’atto è imputabile al ricorrente. Questa ordinanza ribadisce un messaggio fondamentale per avvocati e assistiti: un ricorso in Cassazione è un atto tecnico che richiede massima precisione. Affermare genericamente che una sentenza è sbagliata non ha alcun valore. È necessario smontare analiticamente il ragionamento del giudice precedente, indicando con precisione dove e perché ha errato, sulla base di fatti e norme specifiche. In caso contrario, il rischio concreto è un’immediata declaratoria di inammissibilità ricorso.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo la Corte, un ricorso è inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge, in particolare quando i motivi presentati sono generici e non si confrontano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, come richiesto dagli artt. 581 e 591 del codice di procedura penale.
Cosa significa presentare un ricorso con “motivi generici”?
Significa limitarsi a contestare la sentenza in modo vago, ad esempio lamentando una “mancanza di motivazione”, senza indicare le specifiche ragioni di fatto e di diritto che dovrebbero portare a una decisione diversa e senza contestare puntualmente il ragionamento del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver avviato un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38654 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38654 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
premesso che si è esattamente osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, COGNOME e altri, Rv. 254584 – 01) che «la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta»;
rilevato che, nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a dedurre la mancanza di una adeguata motivazione, posta a fondamento dell’affermazione della sua responsabilità per i delitti di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990, con doglianze del tutto generiche, che non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia d’appello e che non indicano specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle stesse;
ritenuto che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 9/9/2024