Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34394 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34394  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME
nato a BORBONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(yz-V
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che – per quel che qui rileva – ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale;
premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata, nell’interesse dell’imputato, il 4 settembre 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell’udienza del 10 settembre 2025, posto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, 263641 – 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, COGNOME, Rv. 281726 – 01; Sez. 1, n. 28299 de 27/05/2019, R., Rv. 276414 – 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 – 01);
considerato che il primo motivo di ricorso – che deduce la mancata assunzione di una prova decisiva – è manifestamente infondato e generico, in quanto i testi di polizia giudiziaria non escussi n erano stati richiesti dalla difesa dell’imputato ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen.; a seguito della revoca dell’ammissione del teste COGNOME (addotto dalla difesa) da parte del Tribunale, nulla è sta eccepito dal difensore presente in udienza (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 – 01: «la revoca dell’ordinanza ammissiva dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessa requisito della loro superfluità produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integran una violazione del diritto della parte di “difendersi provando”, stabilito dall’art. 495, comma 2, proc. pen., corrispondente al principio della “parità delle armi” sancito dall’art. 6, comma 3, le della CEDU, al quale si richiama l’art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra parti»); in ogni caso, il ricorso non indica in che termini le testimonianze in discorso avrebbero i sulla decisione (Sez. 5, n. 32379 del 12/12/2018, COGNOME, Rv. 273577 – 01; cfr. pure Sez. 6, 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258236; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799 – 01)
considerato che il secondo motivo – che denuncia il vizio di motivazione, segntannente in ordine alla qualità di amministratore di fatto del ricorrente ed eccepite la prescrizione, dovendosi qualific fatto ex art. 217 legge fall. – lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un’alternativa ricostruzione dell’occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura rit preferibile senza tuttavia censurare l’iter argomentativo della decisione impugnata e senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01) affidandosi peraltro ad assedi generici;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte c sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/09/2025.