Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è un passo cruciale e delicato nel processo penale, che richiede precisione e rigore. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda l’importanza di formulare motivi di impugnazione specifici, pena una severa dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo principio fondamentale garantisce che il giudizio di legittimità si concentri sulla sua funzione essenziale: verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle decisioni dei giudici di merito.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, emessa in primo grado dal G.I.P. del Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti), una fattispecie che punisce i fatti di lieve entità. La pena inflitta era di un anno di reclusione e 1.200,00 euro di multa.
Contro la sentenza di appello, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: il vizio di motivazione. Sostanzialmente, la difesa lamentava una carenza nel ragionamento che aveva portato i giudici a confermare la condanna.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato manifestamente inammissibile. La decisione si fonda su un punto centrale: il motivo presentato era stato giudicato del tutto generico e aspecifico. Secondo gli Ermellini, la difesa non aveva mosso una critica puntuale e circostanziata alla sentenza impugnata, ma si era limitata a una doglianza generica, senza confrontarsi in modo adeguato con le argomentazioni sviluppate dalla Corte di Appello.
Questa mancanza ha reso il ricorso non idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, portando alla sua inevitabile reiezione. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si basa sull’applicazione dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici. Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno osservato che la motivazione della Corte di Appello era ben rappresentata e giustificata, immune da vizi logico-giuridici, sia nel riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato sia nella determinazione della pena.
Il ricorso, al contrario, non puntualizzava le ragioni specifiche di dissenso, né in fatto né in diritto. Non offriva un confronto critico con la sentenza di secondo grado, ma si limitava a riproporre questioni in modo vago. Un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive, ma deve individuare con precisione i punti della decisione impugnata che si ritengono errati e spiegare perché. La mancanza di questa specificità rende il motivo proposto del tutto inadeguato a innescare un proficuo esame da parte della Suprema Corte.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: l’appello alla Corte di Cassazione non è una terza istanza di merito. Non si possono ridiscutere i fatti, ma solo contestare errori di diritto o vizi logici evidenti nella motivazione. La lezione pratica è chiara: un ricorso per cassazione deve essere redatto con estrema cura, analizzando in profondità la sentenza impugnata e costruendo argomentazioni specifiche che ne mettano in luce le criticità. Presentare motivi generici non solo è inutile ai fini del giudizio, ma comporta anche conseguenze economiche significative per l’imputato, che si vedrà condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del giudizio di legittimità.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo proposto era generico e aspecifico, non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse nella sentenza di appello.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Quale norma regola l’inammissibilità per genericità dei motivi?
La norma di riferimento è l’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che prevede espressamente l’inammissibilità dell’impugnazione quando mancano o sono generici i motivi richiesti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3111 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3111 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 26/06/1972
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 22 gennaio 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 19 ottobre 2021 con cui NOME NOME era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato e la congruità della pena inflittagli.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente