Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7150 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 7150  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; Lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 13/03/2023, in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte
della Cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Benevento del 07/12/2017 e, ritenuta la continuazione tra le condotte oggetto di imputazione, ha condannato COGNOME NOME alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione per i delitti ascritti in rubrica (art. 322 cod. pen., artt. 368, 61 n. 2, cod. pen.).
 Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di legge e di norme processuali per inosservanza dei termini di comparizione dell’imputato ai sensi dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. e art. 23-bis della I. n. 176 del 2021; non sono stati rispettati i termini per la notifica della celebrazione della udienza di appello, impedendo così al difensore di chiedere la trattazione orale, atteso che la data di fissazione dell’udienza e la comunicazione delle conclusioni del Pg venivano comunicate in pari data al difensore, precludendo la possibilità di richiedere una trattazione orale, oltre che l’impossibilità di replicare alle conclusioni del PG.
2.2.Violazione di legge per illegalità della pena inflitta; i sei mesi di reclusione aggiunti sono pena illegale e la Corte di appello non ha motivato in alcun modo in ordine alla diversa pena richiesta dal Procuratore generale.
2.3.Violazione di legge in relazione agli art. 157 e seg. cod. pen.; anche alla luce dell’aumento operato con la recidiva il termine di prescrizione era maturato prima della udienza del 13/03/2023.
 Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
 Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici ed aspecifici.
 Quanto al primo motivo di ricorso, occorre osservare che l’imputato ha ricevuto regolare notifica come emergente dalla documentazione in atti, consultabile in relazione al tipo di vizio
dedotto, quanto al difensore, come correttamente osservato dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni, la tardiva notifica della comunicazione via pec quanto alla data di udienza, alla quale sarebbe conseguita l’impossibilità di richiedere la trattazione orale della udienza, configura una nullità a regime intermedio che deve essere tempestivamente eccepita dalla parte, il che non è avvenuto nel caso di specie, non avendo la parte sollecitato in alcun modo la attenzione della Corte di appello su questo tema in assenza di qualsiasi memoria o nota allegata sul tema sino alla data di trattazione del procedimento (Sez. 5, n. 6207de1 17/11/2020, P., Rv. 280412-01). Quanto alla contestuale notifica della requisitoria del Procuratore generale, che avrebbe, determinato per la difesa nella impossibilità di depositare le memorie di replica nel termine di dieci giorni liberi, essendo questa notifica avvenuta a ridosso della scadenza di dieci giorni per il deposito della eventuale memoria di replica, occorre osservare che la doglianza si caratterizza per genericità ed aspecificità non essendo stato in alcun modo richiamato il concreto pregiudizio patito dalla difesa (Sez.7, n. 32812 del 16/03/2023, COGNOME, Rv. 285331-01), che anche in questo caso avrebbe potuto sollecitare con memoria l’attenzione della Corte di appello (anche considerato l’oggetto del giudizio da porre in essere in sede di rinvio, legato al trattamento sanzionatorio)
Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso sono aspecifici e generici nella loro articolazione. Il ricorrente non considera difatti l’ambito del giudizio devoluto dalla Sesta sezione di questa Corte, limitato al trattamento sanzionatorio, in relazione al quale il computo della pena è stato posto in essere nel rispetto del perimetro di giudizio oggetto di annullamento senza reale confronto con la motivazione della Corte di appello, sicché, atteso che l’annullamento della sentenza del Tribunale di Benevento era avvenuto, su ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, limitatamente al computo trattamento sa nzionatorio,
il reato non poteva in alcun modo considerarsi prescritto alla data di pronuncia di appello.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 gennaio 2023.