Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello
L’inammissibilità del ricorso è un concetto cruciale nel diritto processuale penale, che sancisce l’impossibilità per il giudice di esaminare nel merito un’impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio pratico di due classiche cause di inammissibilità: la genericità e la tardiva proposizione dei motivi, e la natura meramente oppositiva dell’impugnazione. Analizziamo come la Suprema Corte ha affrontato il caso di due soggetti che chiedevano l’applicazione della particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Caso
Due persone, condannate dalla Corte d’Appello, presentavano ricorso per Cassazione. Entrambi chiedevano il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale, ovvero la “particolare tenuità del fatto”. Tuttavia, le modalità e le argomentazioni alla base dei due ricorsi erano significativamente diverse e hanno portato la Corte a conclusioni differenti ma convergenti verso l’inammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Di conseguenza, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende. La decisione, sebbene unica, si fonda su motivazioni distinte per ciascuno dei due ricorrenti, evidenziando principi fondamentali della procedura penale.
Le Motivazioni sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha esaminato separatamente le posizioni, delineando due profili di vizio che hanno condotto alla stessa declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il Caso del Motivo Tardivo e Generico
Per il primo ricorrente, la Corte ha osservato che la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. non era stata formulata nell’atto di appello originario. Era emersa per la prima volta solo in sede di conclusioni finali, per di più con una “richiesta generica e non argomentata”.
Questo vizio è duplice:
1. Tardività: I motivi di impugnazione devono essere cristallizzati nell’atto di appello. Introdurre nuove questioni in fasi successive, come le conclusioni, viola il principio del contraddittorio e le regole processuali.
2. Genericità: Una richiesta non può limitarsi a enunciare una norma, ma deve essere supportata da argomentazioni specifiche che la colleghino al caso concreto. La mancanza di argomentazioni rende il motivo inesaminabile.
Per queste ragioni, il silenzio della Corte d’Appello su tale punto è stato ritenuto legittimo, e il ricorso in Cassazione inammissibile.
Il Caso del Motivo Meramente Oppositivo
Per il secondo ricorrente, la censura era stata correttamente sollevata nell’atto di appello, ma il ricorso per Cassazione è stato giudicato “meramente oppositivo”. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua per escludere la particolare tenuità del fatto, basandosi sulla “non occasionalità della condotta e della reiterazione dell’infrazione”. Nello specifico, era emerso che l’imputato, mentre era detenuto, aveva effettuato numerose telefonate ai familiari.
Il ricorso si limitava a contestare questa valutazione senza sollevare vizi logici o giuridici specifici nella motivazione della sentenza impugnata. La Cassazione ha ribadito che un’impugnazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi o una manifestazione di dissenso, ma deve individuare con precisione i difetti del provvedimento che si contesta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali per chiunque intenda presentare un’impugnazione. Primo, i motivi di ricorso devono essere specifici, argomentati e presentati nei tempi e modi previsti dalla legge. Introdurre questioni in modo tardivo e generico equivale a non averle sollevate affatto. Secondo, la critica a una sentenza deve essere costruttiva e mirata a evidenziare errori specifici, non una mera contrapposizione alla valutazione del giudice precedente. Infine, il caso conferma che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile in presenza di condotte reiterate, che dimostrano una persistenza nel comportamento illecito.
È possibile introdurre un nuovo motivo di ricorso solo nelle conclusioni finali?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che un motivo di ricorso, per essere esaminato, deve essere dedotto nell’atto di appello originario. Se formulato per la prima volta solo in sede di conclusioni, in modo generico e non argomentato, il giudice può legittimamente non prenderlo in considerazione.
Perché la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è stata respinta per uno dei ricorrenti?
La richiesta è stata respinta perché la condotta non era occasionale. Il fatto che l’imputato avesse effettuato numerose telefonate illecite ha dimostrato una reiterazione dell’infrazione, un elemento che osta all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente oppositivo’ e perché porta all’inammissibilità?
Un motivo è ‘meramente oppositivo’ quando si limita a contestare la decisione del giudice precedente senza fornire argomentazioni specifiche o nuove che ne evidenzino errori logici o giuridici. Porta all’inammissibilità perché non costituisce una critica costruttiva e motivata della sentenza impugnata, ma una semplice manifestazione di dissenso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44414 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44414 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VELLETRI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME son inammissibili per genericità del motivo con il quale si censura la mancata applicazione dell’ar 131-bis cod. pen.;
considerato, infatti, che per il COGNOME il motivo non risultava dedotto con l’atto di app ma fu formulato solo in sede di conclusioni, come si evince dall’esame degli atti, con richies generica e non argomentata, sicché è legittimo il silenzio sul punto;
rilevato che quanto all’COGNOME la censura è meramente oppositiva a fronte della Congrua motivazione resa, che esclude la particolare tenuità del fatto in ragione della non occasionalità della condotta e della reiterazione dell’infrazione, risultando che il detenuto av effettuato numerose telefonate ai familiari: elemento questo, invece, valutato ai fini de determinazione della pena nel minimo edittale;
ritenuto che va quindi, dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2024 Il consig re estensore GLYPH
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