Inammissibilità Ricorso: quando i motivi sono generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio pratico di inammissibilità ricorso in sede di legittimità, un esito processuale che preclude l’esame nel merito delle questioni sollevate. Comprendere le ragioni che portano a una tale declaratoria è fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario, poiché evidenzia i limiti del giudizio di Cassazione e le conseguenze di un’impugnazione non correttamente formulata. Questo provvedimento ribadisce principi consolidati, in particolare riguardo alla genericità dei motivi e al divieto di una rivalutazione dei fatti.
Il caso concreto: dall’Appello al giudizio di legittimità
Un soggetto, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione. La principale doglianza mossa dal ricorrente riguardava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe errato nel non riconoscere la minima offensività della condotta contestata. Il ricorso, tuttavia, non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità della Suprema Corte.
I motivi dell’inammissibilità ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di una serie di vizi che ne inficiavano la struttura e il contenuto. Gli Ermellini hanno evidenziato tre profili critici principali che hanno condotto alla decisione:
1.  Genericità del motivo: La censura era formulata in termini vaghi, senza specificare in modo puntuale e rigoroso le ragioni di diritto che avrebbero dovuto portare a una diversa conclusione.
2.  Richiesta di riesame del merito: Il ricorrente, di fatto, non contestava un errore di diritto, ma sollecitava una nuova e diversa valutazione delle prove e delle circostanze fattuali. Questo tipo di attività, nota come ‘giudizio di merito’, è preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito è limitato al ‘sindacato di legittimità’, cioè al controllo sulla corretta applicazione delle norme.
3.  Ripetitività delle argomentazioni: Il motivo di ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e correttamente respinte dal giudice d’appello, senza introdurre elementi di critica specifici contro la logica giuridica della sentenza impugnata.
Le motivazioni della decisione
Nelle sue motivazioni, la Corte ha sottolineato che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio nel quale ridiscutere l’intera vicenda processuale. Il ruolo della Suprema Corte è quello di garante della nomofilachia, ossia dell’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, un ricorso che si limita a criticare l’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito, proponendo una lettura alternativa delle prove, esula dalle competenze della Corte. La decisione impugnata, secondo i giudici, aveva già fornito una risposta logica e giuridicamente corretta alle obiezioni della difesa, rendendo il ricorso una mera riproposizione di tesi già vagliate e disattese.
Le conclusioni: cosa insegna questa ordinanza
La conseguenza diretta della dichiarata inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, in linea con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere redatto con estremo rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti di motivazione evidenti) e non sulla speranza di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. L’esito negativo non solo impedisce la revisione della condanna, ma comporta anche un ulteriore onere economico per il ricorrente.
 
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando il motivo proposto è del tutto generico, è teso a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie (estranea al sindacato di legittimità) o è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e respinte dal giudice di merito.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, non è possibile. L’ordinanza ribadisce che il controllo della Corte di Cassazione è un ‘sindacato di legittimità’, che si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter procedere a una ‘rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie’.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4402 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4402  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
ricorso proposto da:
sul
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., oltre ad essere del tutto generico, è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ragioni di esonero della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa dellle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023