Inammissibilità Ricorso: Quando i Motivi di Appello sono Troppo Generici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del diritto processuale penale: per essere esaminato nel merito, un ricorso deve essere specifico e non meramente assertivo. Il caso in esame, relativo a un reato di spaccio di stupefacenti, si è concluso con una declaratoria di inammissibilità del ricorso, fornendo importanti chiarimenti sulla differenza tra spaccio comune e fatto di lieve entità, nonché sul calcolo della prescrizione in presenza di recidiva. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti di Causa: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un soggetto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990. I fatti contestati si sono svolti nell’arco di dieci giorni nel maggio del 2014. La condanna, emessa dalla Corte d’Appello, si basava su prove concrete, tra cui il contenuto di conversazioni intercettate.
Durante queste conversazioni, l’imputato faceva esplicito riferimento all’arrivo di “mezza chilata di erba regolare” e ad altre modalità di approvvigionamento e smercio. Insoddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali: la riqualificazione del reato in fatto di lieve entità e l’intervenuta prescrizione.
La Valutazione sull’Inammissibilità del Ricorso
Il primo motivo di doglianza del ricorrente mirava a far rientrare la sua condotta nella fattispecie di lieve entità, disciplinata dal comma 5 dell’art. 73. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nel qualificare la gravità del fatto. Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato questa argomentazione, etichettandola come “generica e meramente assertiva”. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la sentenza impugnata avesse fornito una motivazione logica e coerente, basata proprio sul tenore delle intercettazioni. Il riferimento a quantitativi significativi come mezzo chilo di sostanza stupefacente è stato considerato del tutto incompatibile con la nozione di “minore offensività” richiesta per il fatto di lieve entità. Un ricorso che si limita a contestare la valutazione dei fatti senza individuare vizi logici specifici nella motivazione del giudice precedente è destinato all’inammissibilità del ricorso.
La Questione della Prescrizione e l’Impatto della Recidiva
Il secondo motivo di ricorso, ritenuto “manifestamente infondato” dalla Corte, riguardava la presunta estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente, tuttavia, non aveva tenuto conto di un elemento cruciale: l’applicazione della recidiva infraquinquennale. Questa circostanza aggravante ha l’effetto di aumentare i termini di prescrizione.
La Corte ha spiegato che il termine minimo di prescrizione, pari a nove anni, non era ancora decorso al momento della sentenza di primo grado (emessa nel dicembre 2019). Inoltre, tenendo conto delle interruzioni, il termine massimo, pari a tredici anni e sei mesi, non era ancora maturato al momento della decisione della Cassazione. Il calcolo errato ha quindi reso il motivo di ricorso palesemente infondato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità sulla base di principi consolidati. In primo luogo, il ricorso in sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. I motivi devono denunciare vizi specifici della sentenza impugnata (come violazione di legge o vizio di motivazione), non limitarsi a riproporre una diversa interpretazione delle prove. Nel caso di specie, i motivi erano generici perché non si confrontavano criticamente con la logica argomentativa della sentenza d’appello.
In secondo luogo, la questione della prescrizione è stata risolta con un semplice richiamo alle norme che regolano il suo calcolo, evidenziando come l’applicazione della recidiva fosse un fattore determinante e non correttamente considerato dal ricorrente. La manifesta infondatezza di questo motivo ha contribuito alla decisione finale.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce l’importanza di redigere ricorsi per Cassazione con rigore tecnico e specificità. Le censure generiche o meramente ripetitive delle argomentazioni già respinte nei gradi di merito non superano il vaglio di ammissibilità. La decisione conferma inoltre che la qualificazione di un fatto di spaccio come di lieve entità dipende da una valutazione complessiva che tiene conto anche del linguaggio usato nelle conversazioni intercettate, se questo rivela una certa familiarità e operatività nel mercato degli stupefacenti. Infine, il calcolo dei termini di prescrizione deve sempre tenere conto di tutte le circostanze, inclusa la recidiva, che possono modificarne la durata. La declaratoria di inammissibilità ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma a favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, meramente assertivi e non consentiti dalla legge in sede di legittimità. Inoltre, anche il motivo relativo alla prescrizione è stato ritenuto manifestamente infondato.
Qual era l’argomento principale dell’imputato e perché è stato respinto?
Risposta: L’imputato sosteneva che il suo reato dovesse essere qualificato come fatto di lieve entità (art. 73, comma 5), ma la Corte ha respinto l’argomento. La sentenza impugnata aveva infatti ricostruito la condotta basandosi su intercettazioni che dimostravano un’attività di spaccio (come il riferimento a “mezza chilata di erba”) incompatibile con la minore offensività.
Perché il reato non è stato considerato prescritto?
Risposta: Il reato non è stato considerato prescritto perché all’imputato era stata applicata la recidiva, che estende i termini di prescrizione. La Corte ha chiarito che né il termine minimo (nove anni) era decorso alla data della sentenza di primo grado, né il termine massimo (tredici anni e sei mesi) era decorso al momento della decisione della Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39925 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39925 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SOVERATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, commessi dall’Il maggio al 21 maggio 2014, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza di vizi sulla configurabilità del reato, da qualificare, secondo il ricorrente, ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. cit., viz viceversa, smentiti dalla logica motivazione della sentenza impugnata che ha ricostruito la condotta materiale dell’imputato, richiamando il contenuto di conversazioni intercettate nel corso delle quali commentava l’arrivo di “mezza chilata di erba regolare” e di altre modalità di approvvigionamento e smercio, in relazione alle cessioni, affatto compatibili con la minore offensività del reato, sottesa alla fattispecie di cui al connma quinto cit.;
che è manifestamente infondato il motivo di ricorso sulla intervenuta prescrizione. Premesso che è stata applicata la recidiva infrauenquannale, con correlativo aumento di pena, il termine minimo di prescrizione (pari ad anni nove) non era decorso alla data della pronuncia della sentenza di primo grado (del 19 dicembre 2019), né è allo stato decorso tenuto conto che trova applicazione il decorso del termine massimo, pari ad anni tredici e mesi sei.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 1251:ZEWZ 2024
Il Consigliere relatore
A
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