Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Respinge Appelli Ripetitivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 16733/2024, offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione, chiarendo le ragioni che portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il caso in esame dimostra come la mera riproposizione di argomenti già valutati e respinti nei gradi di giudizio precedenti non sia sufficiente per ottenere una revisione dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce da una condanna per i reati di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) e deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639-bis c.p.). L’imputata, dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando l’errata valutazione della sua responsabilità e la mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 c.p.).
La difesa sosteneva che le azioni commesse fossero giustificate da una situazione di pericolo imminente. Tuttavia, questa tesi era già stata esaminata e rigettata dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo ha confermato la decisione della Corte d’Appello, ma ha anche condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un principio procedurale cruciale: la specificità dei motivi di ricorso.
Le Motivazioni: l’inammissibilità del ricorso per genericità
La Corte ha ritenuto che i motivi presentati dalla difesa non superassero la soglia di ammissibilità. Essi, infatti, si limitavano a una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. La sentenza impugnata aveva già fornito una motivazione chiara sia sull’arbitrarietà della condotta dell’imputata, sia sull’assenza dei presupposti per invocare lo stato di necessità, ovvero un pericolo attuale e transitorio.
Il ricorso, secondo i giudici, ometteva di svolgere la sua funzione tipica, che è quella di una ‘critica argomentata’ avverso la sentenza oggetto di impugnazione. Le doglianze sono state quindi considerate ‘non specifiche, ma soltanto apparenti’. In altre parole, l’atto non contestava specificamente le ragioni della decisione d’appello, ma si limitava a riproporre le stesse difese, rendendo inevitabile l’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono ridiscutere i fatti. Per essere ammissibile, un ricorso deve contenere motivi specifici che identifichino con precisione gli errori di diritto commessi dal giudice precedente. La semplice riproposizione delle medesime argomentazioni già respinte equivale a un ricorso generico e, come tale, destinato a essere dichiarato inammissibile. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che l’atto di impugnazione deve essere costruito come una critica mirata e puntuale alla motivazione della sentenza che si intende contestare, evidenziando vizi logici o violazioni di legge, e non come una semplice ripetizione delle difese precedenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e pedissequa ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata.
Quali sono i requisiti per invocare lo stato di necessità secondo la Corte?
La Corte, richiamando la decisione precedente, ha sottolineato che per l’applicazione dello stato di necessità è indispensabile la sussistenza di un pericolo attuale e transitorio, requisito che nel caso di specie non era presente.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16733 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16733 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità per ì reati di cui all’art. 633 e 639-bis cod.pen. e la mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 54 cod.pen., non superano la soglia di ammissibilità, perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella sentenza impugnata laddove si motiva sia in ordine all’arbitrarietà della condotta dell’imputata, sia sulla necessità di sussistenza di un pericolo attuale e transitorio – nel caso di specie non sussistente – per poter invocare l’applicazione della predetta esimente (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata), dovendosi perciò considerare tali doglianze non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 20 febbraio 2024