Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46238 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46238 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SQUINZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che:
– in ordine al ricorso di NOME COGNOME, il primo motivo risulta indeducibile in quanto formulato in sede di gravame (come anche specificato dalla decisione impugnata a pag. 17 primo periodo, seppure, in concreto, allorché a pagine 19 determina il trattamento sanzionatorio, n applica il relativo aumento); riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Co di appello risultano il secondo, terzo e quarto motivo, avendo la decisione correttamente mess in evidenza i plurimi elementi da cui desumere l’inconsistenza della richiesta riqualificazion reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 nella ipotesi lieve di cui al comma ragioni che portavano, in concreto a ritenere più grave il delitto contestato nel pres procedimento che il ricorrente vorrebbe differentemente apprezzare sulla base del mero dato ponderale che, con motivazione logica e completa, è stato ritenuto non assorbente, la concreta determinazione della pena anche in ordine ai relativi aumenti oggetto di specifica motivazion che, dopo aver rinviato alle valutazioni operate dal primo giudice ed al giudice del procedimen definito, ha preso in esame i presupposti di cui all’art. 133 cod. pen. ritenuti significati delle corrispondenti quantificazioni;
– in ordine al ricorso di NOME COGNOME, il primo motivo risulta manifestamente infondat tenuto conto che, per giurisprudenza unanime, la relazione ex art. 602, comma 1, cod. proc. pen. ha una funzione meramente espositiva, non incidendo il suo svolgimento sulla regolarità del contraddittorio e non determinando la sua mancanza una nullità della successiva sentenza; il secondo motivo è generico e manifestamente infondato poiché, cla un canto, non viene confutato quanto esposto dalla Corte di appello nell’ordinanza che ha rigettato la pe concordata con il Procuratore generale, dovendosi anche rilevare come la stessa parte ricorrente ne evidenzi la non autonoma impugnabilità, dall’altra, nessun rilevo assume l’omesso consenso alla seconda richiesta di pena concordata da parte del Procuratore generale che non costituisce istituto assimilabile al patteggiamento; il terzo ed il quarto motivo costituiscono reiterazione di questioni dedotte in sede di gravame le cui censure sono state o superate confutate con corretti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello, il quinto motivo alla subordinata richiesta di cui all’art. 131-bis cod. pen. risulta geneticamente inammissib quanto priva di articolata deduzione (pag. 10 dei motivi di appello) e, comunque, implicitamen confutata dalla parte della decisione che ha fatto ampio riferimento alla consistenza del f certamente non di scarsa offensività tenuto conto che, a fronte di un sequestro dell’inge quantità di alcole etilico si accordava nuovamente per avere a disposizione altra ingente quanti del carburante; che generica risulta la censura in merito al mancato riconoscimento della caus di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. sul presupposto che la “legge Cartabbia” avr
ampliato gli ambiti di applicazione della disposizione, tenuto conto che la richiesta astrattamente possibile anche sulla base della precedente disciplina, tanto da aver costitui seppur generica, deduzione in appello;
-rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023.