Inammissibilità Ricorso: Quando i Motivi sono Generici e Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale che richiede rigore e specificità. L’esito, tuttavia, non è sempre una decisione sul merito della questione. Spesso, il percorso si interrompe prima, con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di quali errori possono condurre a questa conclusione, con conseguenze significative per il ricorrente.
I fatti di causa
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Milano. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado su due punti specifici: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Questi due elementi, se accolti, avrebbero potuto modificare sostanzialmente l’esito del processo a suo favore.
La decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle richieste del ricorrente, ma si ferma a un livello preliminare, giudicando l’atto di impugnazione non idoneo a proseguire il suo iter giudiziario.
Le motivazioni sull’inammissibilità del ricorso
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione critica dei motivi presentati. Secondo i giudici supremi, le doglianze del ricorrente erano:
1. Generiche: Non argomentavano in modo specifico e puntuale contro le ragioni esposte nella sentenza impugnata, limitandosi a enunciazioni di principio.
2. Meramente riproduttive: I motivi non facevano altro che riproporre le stesse censure e gli stessi profili già presentati e discussi davanti alla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado, come indicato dalla Cassazione (pagine 3 e 4 della sentenza), avevano già vagliato adeguatamente tali questioni, fornendo una risposta con “corretti argomenti giuridici”.
In sostanza, il ricorso non introduceva nuovi e validi argomenti di legittimità, ma si limitava a manifestare un dissenso generico rispetto a una decisione già motivata. Questo approccio rende il ricorso non meritevole di un esame nel merito, portando inevitabilmente alla sua inammissibilità.
Le conclusioni: le conseguenze pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. L’ordinanza della Cassazione ha infatti stabilito due condanne a carico del ricorrente:
* Il pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio di legittimità.
* Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quest’ultima sanzione pecuniaria si giustifica, come richiamato dalla Corte, sulla base del principio espresso dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000), secondo cui non è possibile ritenere che il ricorrente abbia agito senza colpa nel determinare la causa di inammissibilità. Proporre un ricorso con motivi palesemente generici e ripetitivi costituisce una condotta colposa che giustifica l’applicazione di una sanzione. La decisione diventa così definitiva, e l’imputato deve non solo accettare la condanna, ma anche farsi carico di costi aggiuntivi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi presentati fossero generici e meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte con motivazioni corrette dalla sentenza della Corte d’Appello.
Quali erano gli argomenti principali del ricorrente?
Il ricorrente lamentava due aspetti principali: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17889 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17889 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VIGEVANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura (mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e diniego circostanze attenuanti generiche) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argoment giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorse senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Presidente