Inammissibilità Ricorso: la Cassazione Ribadisce i Requisiti di Specificità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione Penale (Sez. 7, n. 9545/2024) ha affrontato un caso di inammissibilità ricorso, fornendo chiarimenti cruciali sui requisiti necessari affinché un’impugnazione possa essere esaminata nel merito. La decisione sottolinea come la genericità e la mera ripetizione di argomenti già valutati non siano sufficienti a superare il vaglio di legittimità. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e la definitività delle sentenze.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in primo grado e in appello per il reato previsto dall’art. 95 del D.P.R. 115/2002. Tale norma sanziona chi rende dichiarazioni false o omette informazioni rilevanti nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio). L’imputato, attraverso il suo difensore, ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità Decretata
Il ricorrente basava la sua impugnazione su due principali motivi:
1. Erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione: La difesa sosteneva la nullità della sentenza per vizi legati alla valutazione delle prove e all’accertamento dell’elemento soggettivo del reato.
2. Carenza di motivazione sul diniego delle sanzioni sostitutive: Si contestava la mancata giustificazione, da parte della Corte d’Appello, del rigetto della richiesta di applicare pene alternative alla detenzione, come previsto dalla Legge 689/81.
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, dichiarando l’inammissibilità ricorso nel suo complesso.
Le Motivazioni della Cassazione
La decisione della Corte si fonda su argomentazioni precise che ribadiscono principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Genericità e Manifesta Infondatezza del Primo Motivo
Riguardo al primo punto, la Cassazione ha qualificato i motivi come “manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata”. I giudici hanno evidenziato che il ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Per essere ammissibile, un ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza impugnata, dimostrando perché esse siano errate in diritto o logicamente viziate. Nel caso di specie, le censure sull’elemento soggettivo del reato sono state considerate una mera reiterazione di argomenti già vagliati e disattesi con motivazioni “immuni da censure” dalla Corte di merito.
Validità della Motivazione Estensibile sulle Sanzioni Sostitutive
Sul secondo motivo, la Corte ha offerto un’interessante precisazione. La Corte d’Appello, nel negare le sanzioni sostitutive, aveva fatto riferimento alla “libertà controllata”, sebbene questa non fosse forse la sanzione specificamente richiesta. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto la motivazione valida e sufficiente. Il ragionamento dei giudici di merito si basava su una prognosi negativa circa il reinserimento sociale dell’imputato. Secondo la Suprema Corte, una tale valutazione negativa, se logicamente argomentata, è una ragione di fondo che può validamente giustificare il diniego di qualsiasi tipologia di sanzione sostitutiva. In altre parole, la motivazione, pur menzionando una sanzione specifica, era estensibile a tutte le altre, rendendo il motivo di ricorso infondato.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma due importanti principi procedurali. In primo luogo, un ricorso per cassazione deve essere specifico e critico, non una semplice riproposizione di argomenti passati. L’inammissibilità ricorso è la sanzione per chi non si attiene a questo onere di specificità. In secondo luogo, la motivazione di una sentenza può essere considerata adeguata anche se non è formalmente perfetta, a condizione che il suo nucleo logico-giuridico sia solido e applicabile al caso concreto. La conseguenza pratica per il ricorrente è la condanna definitiva, il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento tratta i ricorsi pretestuosi o infondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non si confrontavano in modo critico con le argomentazioni della sentenza impugnata e si limitavano a ripetere censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
La motivazione sul rigetto delle sanzioni sostitutive è valida anche se fa riferimento a una pena specifica non richiesta?
Sì. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, sebbene la Corte d’Appello avesse menzionato la ‘libertà controllata’, la motivazione di fondo, basata su una prognosi negativa riguardo al reinserimento sociale dell’imputato, fosse una ragione valida ed estensibile per negare qualsiasi tipo di sanzione sostitutiva.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9545 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9545 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del delitto di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione; violazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., 76 e 95 d.P.R. 115/2002; 2. Nullità della sentenza per carenza di motivazione in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., 52 e seguenti della legge 689/81 come modificata da dal d. Igs. 150/2022.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argonnentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa con il primo motivo di ricorso.
Considerato che i motivi sopra richiamati al punto 1 sono manifestamente infondati, in guanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con gli orientamento consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Ritenuto che le doglianze riguardanti l’elemento soggettivo del reato, a cui la Corte di appello ha offerto congrua risposta, sono reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni immuni da censure.
Ritenuto, guanto al secondo motivo di ricorso, che, sebbene la Corte di appello, nel rigettare la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive, abbia fatto riferimento alla libertà controllata, le motivazioni poste a fondamento del decisum, riguardanti la prognosi negativa in ordine al reinserimento sociale dell’imputato, possono essere validamente estese ad ogni altra tipologia di sanzione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2024
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