Inammissibilità Ricorso: Quando i Motivi di Appello sono Troppo Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6217/2024 offre un’importante lezione sulla redazione dei ricorsi in sede di legittimità, sottolineando come la genericità e la ripetitività dei motivi conducano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo principio è cruciale per comprendere i limiti del giudizio di Cassazione, che non è una terza istanza di merito ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Ancona. Il ricorrente sollevava diverse questioni, contestando principalmente due aspetti della decisione dei giudici di merito:
1. La qualifica di pubblico ufficiale attribuita alla persona offesa, un capotreno addetto al controllo dei titoli di viaggio.
2. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) e la mancata sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria.
L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare elementi già valutati e decisi nei precedenti gradi di giudizio.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’impugnazione è inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa decisione.
La Qualifica di Pubblico Ufficiale del Capotreno
Sul primo punto, la Corte ha stabilito che la Corte d’Appello aveva già fornito una “adeguata motivazione coerente” per qualificare il capotreno come pubblico ufficiale. La sua funzione di accertamento durante il controllo dei biglietti rientra pienamente nelle funzioni pubbliche. I rilievi del ricorrente sono stati liquidati come “del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi”. In altre parole, l’imputato non ha introdotto nuovi e specifici vizi di legittimità, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, un approccio non consentito in sede di Cassazione.
Genericità dei Motivi su Tenuità del Fatto e Pena Sostitutiva
Anche riguardo alla richiesta di applicazione della tenuità del fatto, il ricorso è stato giudicato inammissibile per genericità. La Corte d’Appello aveva escluso tale beneficio in base a una valutazione di merito, considerando la gravità della condotta e le caratteristiche del luogo in cui si erano svolti i fatti. Allo stesso modo, la richiesta di sostituzione della pena era stata negata valorizzando i “numerosi precedenti specifici” dell’imputato. La Cassazione ha ribadito che queste sono “valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici” e, pertanto, “non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità”.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Corte non riesamina i fatti, ma si assicura che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente. Un ricorso che si limita a contestare la valutazione dei fatti, senza individuare un preciso errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione, è destinato all’inammissibilità. L’imputato non può usare il ricorso per cassazione come un terzo grado di giudizio per tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove o delle circostanze.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce alcuni principi fondamentali per chiunque si approcci al sistema giudiziario penale. In primo luogo, la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’elevata specificità: è necessario indicare con precisione il vizio di legge o di motivazione che si contesta, evitando di riproporre le medesime doglianze già respinte in appello. In secondo luogo, viene consolidato l’orientamento secondo cui il personale di controllo sui mezzi di trasporto pubblico, come il capotreno, riveste la qualifica di pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Infine, la decisione sottolinea che l’inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche concrete per il ricorrente, ovvero la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, in questo caso quantificata in 3.000 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, ripetitivi di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, e miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Un capotreno è considerato un pubblico ufficiale?
Sì, l’ordinanza conferma che un capotreno, nell’esercizio delle sue funzioni di controllo dei titoli di viaggio, svolge una funzione di accertamento e pertanto riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6217 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6217 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto, in merito ai motivi relativi alla qualifica di pubblico ufficiale della persona offesa ed alla valutazione della offensività della condotta, che la Corte di appello di Ancona ha fornito adeguata motivazione coerente al comportamento tenuto dall’imputato ed alla funzione di accertamento svolta dalla persona offesa quale capotreno addetto al controllo del titolo di viaggio, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione esaustiva;
Ritenuto che i motivi in tema tenuità di tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e di omessa applicazione della pena pecuniaria sostitutiva sono inammissibili per genericità, avendo la Corte escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della gravità della condotta per le caratteristiche del luogo in cui sono avvenuti i fatti, mentre ha valorizzato i numerosi precedenti specifici per escludere l’adeguatezza della richiesta sostituzione della pena detentiva, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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