Inammissibilità ricorso: motivi generici e recidiva
L’inammissibilità ricorso rappresenta un limite invalicabile quando l’atto di impugnazione non si confronta direttamente con le ragioni espresse nella sentenza impugnata. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito che la genericità dei motivi impedisce l’accesso al giudizio di legittimità, specialmente quando la motivazione di merito risulta solida e coerente.
Analisi dei fatti
Un imputato ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello che confermava la sua condanna. Le doglianze riguardavano principalmente tre aspetti: la mancata esclusione della recidiva, il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti e la determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo. La difesa sosteneva che la motivazione del giudice di secondo grado fosse carente, ma non forniva elementi critici specifici per confutare il percorso logico seguito dai giudici territoriali.
La decisione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità ricorso, condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. I giudici hanno osservato che i motivi proposti erano aspecifici e non riuscivano a instaurare un reale nesso critico con la sentenza impugnata. La Cassazione ha sottolineato che il ricorso per cassazione non può limitarsi a una generica lamentela, ma deve indicare con precisione i vizi logici o giuridici della decisione di merito.
Inammissibilità ricorso e pericolosità sociale
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della pericolosità del soggetto. La Corte territoriale aveva correttamente individuato una progressione criminosa, resa evidente dalla pluralità di delitti commessi. Questa pericolosità ingravescente giustifica pienamente il mantenimento della recidiva e il diniego di una mitigazione della pena. Quando il giudice di merito fornisce una motivazione congrua ed esente da criticità, il ricorso che omette di confrontarsi con tali elementi viene inevitabilmente rigettato.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto si fondano sull’assenza di elementi valorizzabili per la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza. La Corte ha rilevato che il ricorrente non ha saputo indicare fatti positivi capaci di bilanciare la gravità della sua condotta e la sua spiccata capacità a delinquere. Inoltre, gli aumenti inflitti a titolo di continuazione sono stati ritenuti congrui e non suscettibili di riduzione, data la natura dei reati e la personalità dell’autore. L’inammissibilità ricorso scaturisce dunque dalla natura meramente ripropositiva delle doglianze difensive.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza evidenzia come la specificità dei motivi sia un requisito essenziale per la validità dell’impugnazione. La conferma della recidiva e il rigetto delle attenuanti dimostrano che la continuità nel reato incide pesantemente sulla determinazione della pena. Per evitare l’inammissibilità, è necessario che la difesa analizzi puntualmente ogni passaggio della sentenza di merito, offrendo argomentazioni che vadano oltre la semplice contestazione formale. La decisione ribadisce la funzione della Cassazione come giudice della legittimità e non come terzo grado di merito.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Il ricorso è inammissibile se non indica in modo specifico i punti della sentenza contestati e non offre argomenti critici che contrastino direttamente il ragionamento del giudice.
Qual è l’effetto della recidiva sulla pena?
La recidiva comporta un aumento della sanzione poiché dimostra una maggiore pericolosità sociale del soggetto che continua a commettere reati nonostante le precedenti condanne.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene rigettato?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, spesso, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per la manifesta infondatezza dell’atto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10599 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10599 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Cerignola il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva, al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, Ł generico ed aspecifico; il ricorrente, a fronte di una motivazione congrua ed esente da criticità giustificative si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata;
rilevato , infatti, che la Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall’imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto di cui al capo di imputazione Ł dimostrazione ulteriore; ha rimarcato come la pena, determinata in modo congruo dal giudice di primo grado, non risulti suscettibile di mitigazione nel senso richiesto dalla difesa, non sussistendo elementi valorizzabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza nØ di un contenimento degli aumenti inflitti a titolo di continuazione (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi con conseguente aspecificità delle doglianze.
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 05/03/2026
– Relatore –
Ord. n. sez. 3706/2026
CC – 05/03/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME