Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10613 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10613 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME NOME nato a CARIGNANO il 13/12/1973
COGNOME nato a LANZO TORINESE il 28/04/1982
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME presentati con un unico atto;
ritenuto che l’unico motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di furto, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che il giudice di appello, con lineare e congrua motivazione, ha correttamente affermato la penale responsabilità degli odierni ricorrenti ritenendo sussistente il coinvolgimento degli stessi – e non del solo COGNOME NOME – nell’azione criminosa e, pertanto, risultando così pienamente integrata la fattispecie concorsuale (cfr. pagg. 5-6 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.