Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi sono Generici o Infondati
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado del giudizio penale, è subordinato al rispetto di rigorosi requisiti formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità e la manifesta infondatezza dei motivi possano condurre a una declaratoria di inammissibilità ricorso. Questo principio garantisce che il giudizio di legittimità si concentri sulle reali violazioni di legge, evitando di riesaminare questioni di fatto già ampiamente discusse nei gradi precedenti.
I Fatti del Caso
Due imputati, condannati in primo e secondo grado, presentavano ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. Il primo ricorrente contestava la valutazione di attendibilità di un riconoscimento fotografico, ritenendola il fondamento della sua condanna, e criticava la congruità della pena inflitta. Il secondo imputato, invece, sollevava una questione relativa alla prescrizione del reato, sostenendo che questa avrebbe dovuto essere dichiarata escludendo dal calcolo l’aggravante della recidiva, poiché non esplicitamente motivata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Di conseguenza, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su una netta distinzione tra le ragioni che hanno portato a rigettare ciascuna impugnazione, evidenziando due dei più comuni vizi che portano all’inammissibilità.
Le Motivazioni: Analisi sull’Inammissibilità del Ricorso
L’ordinanza offre spunti preziosi per comprendere i criteri con cui la Cassazione valuta i ricorsi. La Corte ha analizzato separatamente le posizioni dei due imputati, fornendo motivazioni distinte ma ugualmente radicate nei principi del diritto processuale penale.
Il Ricorso Basato su Motivi Generici e Non Specifici
Per il primo ricorrente, la Corte ha rilevato la genericità e la non specificità dei motivi. Le critiche al riconoscimento fotografico non facevano altro che riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta, specificando peraltro che la condanna non si basava unicamente su quell’elemento, ma su un più ampio compendio probatorio.
La Suprema Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, l’inammissibilità ricorso deriva dalla mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi dell’impugnazione. Non è sufficiente dissentire, è necessario criticare in modo puntuale il ragionamento del giudice precedente. Allo stesso modo, la censura sulla pena è stata ritenuta infondata, poiché la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione citando i precedenti penali e le modalità della truffa, elementi sufficienti secondo gli artt. 132 e 133 del codice penale.
Il Ricorso Manifestamente Infondato: Recidiva e Prescrizione
L’argomento del secondo ricorrente è stato definito ‘manifestamente infondato’. Egli chiedeva di escludere la recidiva dal calcolo della prescrizione. La Cassazione ha richiamato il suo consolidato orientamento giurisprudenziale: quando la recidiva è un’aggravante ad effetto speciale, essa incide sul termine di prescrizione anche se, nel giudizio di comparazione con le attenuanti (ex art. 69 c.p.), viene considerata subvalente (cioè meno rilevante).
Questo principio impedisce che un’attenuante, pur neutralizzando l’aumento di pena derivante dalla recidiva, possa anche avere l’effetto di abbreviare i tempi della prescrizione, un istituto che risponde a logiche diverse dalla commisurazione della pena.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce due lezioni fondamentali per chi si approccia al giudizio di legittimità. In primo luogo, un ricorso per Cassazione deve essere un atto di critica mirata e tecnica alla sentenza impugnata, non una semplice riproposizione di doglianze già esaminate. La genericità porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso. In secondo luogo, è essenziale basare i propri motivi su una solida conoscenza della giurisprudenza consolidata. Sostenere tesi manifestamente infondate perché contrarie a principi di diritto ormai stabili non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche la condanna a sanzioni pecuniarie, oltre che alle spese processuali.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i suoi motivi sono generici, ossia se si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
La recidiva conta ai fini della prescrizione anche se viene considerata meno grave delle attenuanti?
Sì, la Cassazione ha ribadito che la recidiva, qualora sia un’aggravante ad effetto speciale, deve essere considerata nel calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato, anche se nel giudizio di comparazione con le attenuanti viene ritenuta subvalente.
Il giudice deve analizzare ogni singolo elemento per motivare la pena?
No, per soddisfare l’obbligo di motivazione sulla pena non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento dell’art. 133 del codice penale. È sufficiente che indichi gli elementi che hanno un rilievo decisivo nel suo giudizio complessivo, come in questo caso i precedenti penali e le modalità del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 165 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 165 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a BOLOGNA il 20/01/1947 NOME COGNOME NOME nato a GAGGIO MONTANO il 19/04/1955
avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che i primi due motivi del ricorso di COGNOME Sebastiano, che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità del riconoscimento fotografico dell’odierno ricorrente, sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha ritenuto pienamente attendibile il riconoscimento del COGNOME, risolvendo in modo puntuale la doglianza relativa al fatto che COGNOME e COGNOME avessero indicato il COGNOME pur non essendosi espressamente interfacciati con lo stesso (si veda pag. 8 della sentenza impugnata); va, inoltre, rilevato che l’affermazione di responsabilità non si fonda unicamente su tale riconoscimento ma anche su altri elementi, indicati a pag. 9, che rafforzano il compendio probatorio;
considerato che il giudizio sulla pena, oggetto degli ulteriori motivi di ricorso, è stato congruamente motivato (si veda pag. 14 dove si richiamano i precedenti penali specifici e le modalità della truffa) in considerazione delle circostanze fattuali, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
osservato che l’unico motivo oggetto del ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME che lamenta la mancata declaratoria di estinzione dei reati ascritti per intervenuta prescrizione, previa esclusione della recidiva applicata in assenza di una motivazione esplicita, è manifestamente infondato posto che per costante orientamento ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto della recidiva, qualora si configuri come aggravante ad effetto speciale, anche ove la stessa sia considerata subvalente nel giudizio di comparazione, ai sensi dell’art. 69, comma secondo cod. pen. (Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019 Rv. 275821 01);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.