Inammissibilità ricorso: quando i motivi sono generici o nuovi
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio emblematico è la dichiarazione di inammissibilità ricorso da parte della Corte di Cassazione, una decisione che impedisce l’esame della questione nel suo contenuto. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto prezioso per comprendere due delle ragioni più comuni che portano a questa conclusione: la genericità dei motivi e la proposizione di censure mai sollevate nei gradi precedenti.
I Fatti del Caso: Resoconto della Vicenda Processuale
Un imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di resistenza, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava su tre motivi principali. I primi due contestavano la configurabilità del reato e la congruità della pena inflitta, riproponendo argomenti già valutati e respinti dalla Corte d’Appello. Il terzo motivo, invece, introduceva per la prima volta la tesi della sussistenza di una scriminante, specificamente quella prevista dall’art. 393-bis del codice penale in forma putativa, ovvero la reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale percepito erroneamente come tale.
L’inammissibilità del ricorso secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una duplice valutazione dei motivi presentati.
La Genericità dei Motivi Riproduttivi
I giudici di legittimità hanno ritenuto i primi due motivi del tutto generici. Essi non contenevano una critica specifica e puntuale alla sentenza d’appello, ma si limitavano a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito. In pratica, il ricorso non spiegava perché la decisione della Corte d’Appello fosse sbagliata, ma si limitava a ripetere argomenti già noti. Questo approccio rende il motivo d’impugnazione inidoneo a innescare un nuovo giudizio.
La Novità del Motivo sulla Scriminante Putativa
Ancor più netta è stata la valutazione sul secondo motivo. La Corte ha rilevato che la questione della scriminante in forma putativa non era mai stata sollevata nel giudizio di appello. Introdurre un argomento difensivo completamente nuovo nel giudizio di Cassazione è proceduralmente vietato. La Cassazione, infatti, è un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito, non esaminare per la prima volta elementi di fatto o nuove tesi difensive. Pertanto, il motivo è stato considerato “indeducibile” in quella sede.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si basa su principi cardine del diritto processuale penale. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono riproporre all’infinito le stesse questioni o introdurne di nuove. Il ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato, evidenziandone i vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione). Ripetere argomenti già respinti senza confrontarsi con le ragioni della decisione d’appello equivale a non presentare un vero motivo di ricorso. Allo stesso modo, il principio devolutivo dell’appello e il carattere del giudizio di Cassazione impediscono di ampliare il tema della decisione a questioni mai affrontate prima. La mancata deduzione di una specifica difesa nel grado di appello crea una preclusione, impedendo che tale difesa possa essere validamente sollevata per la prima volta davanti alla Suprema Corte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto: l’importanza di una strategia difensiva completa e ben articolata sin dai primi gradi di giudizio. Introdurre argomenti nuovi in Cassazione è una strategia destinata al fallimento. Inoltre, l’impugnazione deve essere mirata e critica, non una mera riproposizione di quanto già detto. Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono solo processuali, ma anche economiche: il ricorrente, infatti, è stato condannato non solo al pagamento delle spese legali, ma anche a versare una consistente somma alla cassa delle ammende, a sanzione di un’impugnazione ritenuta priva di fondamento.
Per quali ragioni un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono generici e si limitano a riproporre censure già esaminate e respinte nel giudizio precedente, oppure se vengono introdotti motivi nuovi che non erano stati presentati nel precedente grado di appello.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione un’argomentazione difensiva non sollevata in appello?
No, la Corte ha stabilito che un motivo di ricorso è ‘indeducibile’, e quindi inammissibile, se riguarda una questione (come la scriminante in forma putativa) che non è stata precedentemente dedotta nel giudizio di appello.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40838 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40838 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAVA DE TIRRENI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(COGNOMECOGNOME
Rilevato che i motivi dedotti si rivelano in parte (n. 1 e 3) generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla configurabilità, in astratto ed in concreto, del reato di resistenza ed alla congruità della pena, mentre il secondo (riferito alla presunta sussistenza degli estremi della scriminante di cui all’art. 393-bis cod. pen. in forma putativa) appare indeducibile in questa fase, poiché non previamente dedotto in appello.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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