Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Chiude le Porte
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità ricorso per motivi di carattere sia sostanziale che procedurale. La Suprema Corte di Cassazione, con una decisione sintetica ma incisiva, ha rigettato le istanze di due imputati, condannandoli al pagamento delle spese e di una sanzione. Questo caso diventa un’utile lezione sui requisiti essenziali che un’impugnazione deve possedere per superare il vaglio di legittimità.
I Fatti del Processo
Due soggetti avevano presentato ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che li vedeva condannati. I ricorsi, sebbene proposti separatamente, riguardavano la medesima pronuncia di secondo grado. Il primo ricorrente contestava la motivazione relativa alla sua responsabilità penale, in particolare riguardo al nesso causale e psicologico tra la sua condotta e l’evento delittuoso, secondo quanto previsto dall’art. 116 del codice penale. Il secondo ricorrente, invece, lamentava la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo per il reato di cui all’art. 648 c.p. (ricettazione).
La Decisione della Corte: La Doppia Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, seppur per ragioni differenti. Questa decisione conferma che l’accesso al giudizio di legittimità è subordinato al rispetto di rigorosi requisiti, la cui mancanza comporta una pronuncia che impedisce l’esame nel merito delle questioni sollevate. La conseguenza diretta per i ricorrenti è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi dei Singoli Motivi di Ricorso
La Corte ha esaminato distintamente i due ricorsi, evidenziando per ciascuno i vizi che ne hanno determinato l’esito negativo.
Il Primo Ricorso: Manifesta Infondatezza
Il motivo presentato dal primo ricorrente è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Corte ha rilevato che la tesi difensiva si poneva in diretto contrasto con la ‘consolidata giurisprudenza di legittimità’ in materia. In altre parole, la questione sollevata era già stata ampiamente dibattuta e risolta dalla Cassazione in senso contrario a quanto sostenuto dal ricorrente. Inoltre, i giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già esplicitato in modo adeguato le ragioni del proprio convincimento nella sentenza impugnata, rendendo la doglianza del tutto pretestuosa.
Il Secondo Ricorso e l’Inammissibilità per Genericità
Per il secondo ricorrente, la causa dell’inammissibilità ricorso è stata la ‘genericità per indeterminatezza’. Il motivo di ricorso non rispettava i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. La norma impone di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a contestare la motivazione della sentenza d’appello senza indicare gli elementi specifici su cui si basava la sua censura. Questa mancanza ha impedito alla Corte di Cassazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato, rendendo il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, è cruciale che i motivi di ricorso siano specifici, pertinenti e non si pongano in aperto contrasto con orientamenti giurisprudenziali consolidati. La genericità e la manifesta infondatezza sono vizi che non solo portano al rigetto dell’impugnazione, ma comportano anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di una redazione tecnica e puntuale degli atti di impugnazione.
Perché il primo ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato?
È stato dichiarato manifestamente infondato perché la motivazione contestata si poneva in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, e il giudice di secondo grado aveva già esplicitato adeguatamente le ragioni del suo convincimento.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico per indeterminatezza’?
Significa che il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, in quanto non indica gli elementi specifici che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa per le ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4662 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4662 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti nel rispettivo interesse di:
La COGNOME NOME, nato a MANFREDONIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a MANFREDONIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 31/05/2024 della Corte d’appello di Bari; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME con due atti differenti, rilevato che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME che contesta la motivazione su cui si fonda la dichiarazione di responsabilità in ordine al nesso causale e psicologico tra condotta ed evento ex art. 116 cod. pen. Ł manifestamente infondato perchØ in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia;
che il giudice di secondo grado ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a pag. 3 della sentenza impugnata;
considerato che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME che contesta la sussistenza del dolo per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. Ł generico per indeterminatezza perchØ privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa per le ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
Ord. n. sez. 1295/2026
CC – 27/01/2026