Inammissibilità Ricorso: Quando i Motivi sono Generici e Infondati
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi opportune. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale del processo penale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi addotti sono generici e manifestamente infondati. Questo principio è cruciale, poiché un errore nella formulazione dell’atto può precludere l’esame nel merito della questione, rendendo definitiva una condanna.
I Fatti del Caso: Impugnazione e Revoca della Sospensione Condizionale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. La sentenza impugnata confermava la sua responsabilità per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. Oltre alla condanna, la Corte territoriale aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena, un beneficio concesso in precedenza. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, decideva di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della sentenza.
La Decisione della Corte di Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il caso, ha emesso un’ordinanza perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente. La decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della sentenza di condanna, ma anche l’obbligo per l’imputato di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Genericità dei Motivi e la Logicità della Decisione Impugnata
La Corte ha basato la sua decisione di inammissibilità del ricorso su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, per quanto riguarda la condanna per il reato di evasione, i motivi presentati dal ricorrente sono stati giudicati ‘generici’ e ‘manifestamente infondati’. Questo significa che le argomentazioni non erano sufficientemente specifiche da criticare puntualmente le ragioni della sentenza d’appello, limitandosi a censure non consentite in sede di legittimità, dove la Corte può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge e non sui fatti.
In secondo luogo, riguardo alla revoca della sospensione condizionale della pena, la Cassazione ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero stati già adeguatamente esaminati e respinti dal giudice di merito. La Corte d’Appello aveva infatti motivato la sua decisione in modo ‘logico, coerente e puntuale’. Aveva valorizzato la gravità delle condotte illecite tenute dal ricorrente e, soprattutto, i suoi ‘numerosi e diversi precedenti penali’. Questi elementi, secondo i giudici, erano sufficienti a dimostrare una ‘manifesta insofferenza dell’imputato al rispetto delle prescrizioni’ che gli erano state imposte, giustificando pienamente la revoca del beneficio.
Le Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico e Pertinente
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: per accedere al giudizio di legittimità, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia, ma è necessario formulare critiche precise, pertinenti e non manifestamente infondate contro la decisione impugnata. Un ricorso basato su doglianze generiche o che tenta di ottenere un nuovo esame dei fatti è destinato all’inammissibilità. La decisione sottolinea inoltre come la valutazione sulla revoca di benefici come la sospensione condizionale si basi su un giudizio complessivo della condotta dell’imputato, dove la presenza di precedenti penali assume un peso determinante nel dimostrare la sua inaffidabilità e la sua tendenza a non rispettare le regole.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi relativi alla responsabilità penale erano generici e manifestamente infondati, e quindi non consentiti dalla legge in sede di legittimità.
Quali elementi hanno giustificato la revoca della sospensione condizionale della pena?
La revoca è stata giustificata dalla gravità delle condotte illecite, dai numerosi e diversi precedenti penali del ricorrente, che dimostravano una sua chiara e manifesta insofferenza al rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5109 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5109 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LENTINI il 15/03/1983
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
”N
NN,N.
R.G. 30563-2024
NOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla ritenura responsabilità per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate;
considerato che entrambi i motivi relativi alla revoca della concessione della sospensione condizionale della pena risultano essere stati già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, valorizzando la gravità delle condotte illecite tenuta dal ricorrente e i numerosi e diversi precedenti penali idonei a denotare la manifesta insofferenza dell’imputato al rispetto delle prescrizioni impostegli (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025.