Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi Generici Portano alla Condanna
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale sulla inammissibilità del ricorso in sede penale. La Suprema Corte ha chiarito, ancora una volta, che la presentazione di motivi di impugnazione generici, confutativi e meramente ripetitivi di questioni già decise non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche precise conseguenze economiche per il ricorrente. Questo principio è cruciale per comprendere la serietà e il rigore richiesti nell’accesso alla giustizia di ultima istanza.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato contestava la decisione dei giudici di secondo grado sotto diversi profili, tra cui la sua imputabilità, il giudizio di responsabilità, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis del codice penale), il diniego delle circostanze attenuanti generiche e, infine, la dosimetria della pena applicata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario dichiarando l’appello inammissibile. La conseguenza diretta di tale decisione non è stata solo la conferma definitiva della sentenza di condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’inammissibilità del ricorso per motivi generici
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dalla Corte per giustificare l’inammissibilità del ricorso. I giudici di legittimità hanno riscontrato che i motivi presentati dall’imputato erano privi dei requisiti minimi per poter essere esaminati nel merito. Nello specifico, le doglianze sono state qualificate come:
* Confutative: Tendevano a contrapporre una propria versione dei fatti a quella, motivata, dei giudici di merito, senza individuare vizi logici o giuridici specifici nella sentenza impugnata.
* Generiche: Non affrontavano in modo puntuale e critico le argomentazioni della Corte d’Appello, limitandosi a enunciazioni di principio o a contestazioni non circostanziate.
* Meramente riproduttive: Si limitavano a ripetere le stesse censure e gli stessi argomenti già presentati e respinti nel giudizio di appello. La Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse già vagliato e disatteso tali punti con argomenti giuridici corretti e congrui.
In sostanza, il ricorso non rappresentava una critica costruttiva e legalmente fondata alla decisione di secondo grado, ma un tentativo sterile di rimettere in discussione l’intera vicenda processuale senza offrire nuovi e validi spunti di riflessione giuridica. Questo approccio è contrario alla funzione stessa del giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La pronuncia ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, ribadisce che l’accesso alla Corte di Cassazione richiede un’elevata specificità e tecnicità nei motivi di ricorso. Non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è necessario dimostrare, con argomenti precisi, in che modo essa violi la legge o presenti vizi logici manifesti.
In secondo luogo, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, basata sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000), serve da monito. Il sistema giudiziario non tollera l’abuso dello strumento processuale. Presentare un ricorso palesemente infondato e quindi inammissibile non è un’attività priva di conseguenze: essa viene sanzionata perché impegna inutilmente le risorse della giustizia e dimostra una colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità. Questa ordinanza, pertanto, consolida il principio di responsabilità processuale, scoraggiando impugnazioni dilatorie o prive di seria fundamenta.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano generici, confutativi e si limitavano a riprodurre censure già adeguatamente esaminate e respinte nella sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro da versare in favore della Cassa delle ammende.
È sempre prevista la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità?
Sì, a meno che non si possa ritenere che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nel determinare la causa di inammissibilità. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che tale colpa sussistesse.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1812 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1812 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi di contenuto confutativo, generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla imputabilità del ricor al giudizio di responsabilità, al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-b pen. e delle circostanze attenuanti generiche, nonché alla dosimetria della pena, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (s vedano le pagine 1 e 2);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso I’l dicembre 2025.