Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30725 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30725 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
osservato che, pur essendo stati proposti distinti atti di impugnazione, i moti dedotti sono sostanzialmente sovrapponibili e, di conseguenza, possono esser trattati congiuntamente;
ritenuto che l’unico motivo dei ricorsi, inerente al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., è privo dei r di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pe che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzat non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisi impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, peraltro, quanto alla posizione dell’imputato COGNOME, la censura n risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quant prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugna che il ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, pag. 4);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disattes con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 9535 del 11/02 Cortiglia, Rv. 282793; Sez. 3, n. 2213 del 22/11/2019, dep. 2020, M., R 278380), le doglianze difensive dedotte in appello (si veda pag. 6);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.