Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Respinge l’Appello
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione è un concetto cruciale nel nostro sistema giudiziario, che segna il confine tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico di quando un ricorso viene respinto senza nemmeno entrare nel vivo delle questioni sollevate. Analizziamo il caso per comprendere le ragioni dietro una tale decisione e le lezioni che se ne possono trarre.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato era stato ritenuto responsabile di un reato legato al possesso di una vettura di provenienza illecita. La prova della sua disponibilità del veicolo era stata desunta da due elementi chiave: la testimonianza di un operante di polizia e il ritrovamento dei suoi documenti di identità all’interno dell’abitacolo durante una perquisizione. Insoddisfatto della sentenza di secondo grado, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità
Il ricorrente ha basato la sua difesa su tre motivi principali, tutti però destinati a scontrarsi con il muro dell’inammissibilità. Vediamo perché.
Primo Motivo: La Reiterazione di Questioni di Fatto
Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione con cui i giudici d’appello avevano stabilito la sua responsabilità. Tuttavia, la Cassazione ha osservato che le argomentazioni non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e respinte in appello. Soprattutto, si trattava di motivi “prettamente fattuali”, che chiedevano alla Suprema Corte una nuova valutazione delle prove (la testimonianza e i documenti). Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Cassazione, il cui compito non è rifare il processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Secondo Motivo: La Mancata Riqualificazione del Reato
Con il secondo motivo, la difesa chiedeva di riqualificare il reato in quello di furto (art. 624 c.p.). Anche in questo caso, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché meramente reiterativo e manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato come l’imputato non avesse fornito alcun elemento a supporto della tesi di aver commesso il furto originario, e che la cronologia dei fatti non supportava tale ricostruzione. Di conseguenza, non c’erano i presupposti per modificare l’inquadramento giuridico del fatto.
Terzo Motivo: La Critica al Trattamento Sanzionatorio
Infine, il ricorrente lamentava un’omessa motivazione riguardo alla pena inflitta. La Cassazione ha ritenuto anche questa doglianza manifestamente infondata. Il giudice di merito, infatti, aveva adeguatamente giustificato la sua decisione, facendo riferimento a elementi concreti come le “caratteristiche del fatto” e il coinvolgimento dell’imputato in un “circuito criminale altamente organizzato”. Questi elementi sono stati ritenuti sufficienti a motivare congruamente la severità della pena.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione di dichiarare l’inammissibilità del ricorso si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: il ruolo della Suprema Corte come giudice di legittimità, non di merito. I giudici hanno chiarito che non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti già esaminati nei due gradi di giudizio precedenti. Il ricorso era basato su argomenti fattuali, ripetitivi e, in parte, manifestamente infondati, privi cioè di quei vizi di violazione di legge o di motivazione illogica che soli possono giustificare un intervento della Corte.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario: un ricorso per Cassazione deve essere preparato con estrema perizia tecnica. Non basta essere insoddisfatti dell’esito del processo d’appello; è necessario individuare specifici errori di diritto commessi dal giudice precedente. Tentare di riproporre le stesse argomentazioni fattuali o sollevare questioni palesemente infondate non solo porta a una dichiarazione di inammissibilità, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come accaduto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di quelli già respinti in appello e si concentravano su questioni di fatto, ovvero sulla valutazione delle prove, che non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione.
Quali elementi di prova sono stati considerati decisivi per la condanna?
La disponibilità del veicolo di provenienza furtiva è stata provata sulla base della testimonianza dell’operante di polizia e del ritrovamento dei documenti di identità dell’imputato all’interno del veicolo stesso a seguito di una perquisizione.
La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla pena inflitta?
Sì, la Corte ha ritenuto la motivazione sulla pena manifestamente non fondata, poiché il giudice di merito aveva giustificato adeguatamente la sanzione facendo riferimento a elementi specifici, quali le caratteristiche del fatto e l’inserimento dell’imputato in un circuito criminale altamente organizzato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44873 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44873 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FAYOUM( EGITTO) il 27/10/1986
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è fondato su motivi, prettamente fattuali, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pp. 3-4, ove si fa discendere la disponibilità della vettura di provenienza furtiva dalla testimonianza dell’operante e dagli esiti della perquisizione, allorquando sono stati rinvenuti i documenti di identità dell’imputato);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia la mancata riqualificazione della fattispecie di reato p. e p. dell’art. 624 cod. pen. è inammissibile poiché anch’esso meramente reiterativo e manifestamente infondato (cfr. p. 4, ove si sottolinea che l’imputato non ha offerto alcun elemento in ordine alla commissione del delitto presupposto e che la scansione cronologica della vicenda non conforta comunque tale deduzione difensiva);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l’omessa motivazione circa il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, poiché l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, quale le caratteristiche del fatto e l’aver l’imputato operato in un circuito criminale altamente organizzato (p. 5);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 Ottobre 2024.