Inammissibilità del ricorso: se i motivi sono di merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di Cassazione, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte è giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che non può riesaminare le prove, ma solo verificare la corretta applicazione delle norme. L’analisi del caso, che ha portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, è fondamentale per comprendere quando un’impugnazione è destinata a fallire ancora prima di essere discussa nel merito.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per il porto illegale di un oggetto atto a offendere. In particolare, l’imputato era stato trovato alla guida di un ciclomotore a bordo del quale, a seguito di un controllo scaturito da una collisione con un’autovettura, veniva rinvenuto un manganello telescopico. La sentenza di merito aveva affermato la sua colpevolezza non sulla base della proprietà del mezzo, ma sulla circostanza che ne fosse il conducente e che fosse presente al momento del controllo.
I Motivi del Ricorso e la Risposta della Corte
L’imputato ha basato il suo ricorso in Cassazione su tre motivi principali, tutti respinti dalla Corte perché non pertinenti al giudizio di legittimità.
Primo Motivo: la Rilettura delle Prove
Il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti, proponendo una rilettura alternativa delle prove. Sosteneva che la sua colpevolezza fosse stata erroneamente desunta. La Corte ha prontamente respinto questa argomentazione, qualificandola come un tentativo inammissibile di sovrapporre una valutazione di merito a quella, logica e plausibile, già effettuata dal giudice della precedente istanza. La responsabilità era stata correttamente ancorata al suo ruolo di conducente del veicolo, circostanza sufficiente a fondare il giudizio di colpevolezza.
Secondo Motivo sull’inammissibilità del ricorso: l’Art. 131-bis c.p.
Il secondo motivo riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Anche in questo caso, la Corte ha giudicato il motivo manifestamente infondato. Il Tribunale aveva motivato la sua scelta evidenziando il livello di offensività del fatto, considerata la lunghezza e la potenzialità lesiva del manganello. La Corte ha sottolineato che, sebbene fosse stata riconosciuta l’attenuante della lieve entità prevista dalla legge sulle armi (L. 110/1975), ciò non comporta automaticamente l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., la cui valutazione si basa su parametri differenti e più ampi di non offensività.
Terzo Motivo: il Trattamento Sanzionatorio
Infine, il ricorrente lamentava un trattamento sanzionatorio troppo aspro e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). La Corte ha ribadito che la commisurazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso non evidenziava vizi logici o giuridici nella decisione, ma si limitava a prospettare un diverso esercizio di tale potere, cosa non consentita in sede di legittimità. La motivazione del diniego delle attenuanti generiche è stata ritenuta corretta, in quanto basata sull’assenza di elementi favorevoli ulteriori rispetto a quelli già considerati per un’altra attenuante.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso perché tutti e tre i motivi sollevati si risolvevano in contestazioni di fatto. Il ricorrente non ha denunciato reali violazioni di legge o vizi di motivazione (come illogicità o contraddittorietà), ma ha tentato di ottenere dalla Cassazione una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda. Questo approccio è contrario alla natura stessa del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove si possono riaprire le discussioni sui fatti, ma quello di garante dell’uniforme interpretazione della legge e del rispetto delle regole processuali.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. È essenziale che i motivi di ricorso siano strettamente giuridici, focalizzati su presunte violazioni di norme di diritto o su palesi vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti o le valutazioni discrezionali del giudice di merito, se adeguatamente motivate, è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità. La conseguenza, come in questo caso, è non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e proporre una ricostruzione dei fatti diversa da quella del giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Proporre una rilettura delle prove, come fatto nel caso di specie, porta all’inammissibilità del ricorso.
Il riconoscimento dell’attenuante della lieve entità per il porto d’armi obbliga il giudice ad applicare anche la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
No. L’ordinanza chiarisce che il giudice può ritenere il fatto di lieve entità ai fini della specifica attenuante prevista dalla legge sulle armi, ma al tempo stesso considerare il livello di offensività (es. per la potenzialità dell’oggetto) non così tenue da giustificare la non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge. Come evidenziato nel caso analizzato, ciò avviene quando si chiede alla Corte una nuova valutazione dei fatti o delle scelte discrezionali del giudice (motivi ‘versati in fatto’), invece di denunciare specifici vizi di legge o difetti logici della motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48218 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48218 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che tutti e tre i motivi posti da NOME COGNOME a base dell’impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.
Il primo motivo, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione, propone una rilettura alternativa delle evidenze probatorie da sovrapporre, in termini non consentiti nel giudizio di legittimità, a quella, né illogica implausibile, della sentenza impugnata, che ha desunto la colpevolezza dell’imputato non dalla proprietà ciclomotore a bordo del quale è stato rinvenuto il manganello telescopico, bensì dalla diversa circostanza che l’imputato era il conducente di tale mezzo e si trovava presente sul posto al momento del controllo resosi necessario a seguito dalla collisione con un’autovettura.
Il secondo motivo, relativo all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato posto che il Tribunale ha posto a base della scelta di non applicare l’invocato beneficio il livello di offensività del fatto, apprezzato come non particolarmente tenue, in relazione alla lunghezza e potenzialità offensiva del manganello, ma idoneo al riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità prevista per il porto di oggetti atti ad offendere di cui all’art. 4, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262 – 01).
Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti generiche, non è consentito perché interamente versato in fatto, prospettando un diverso esercizio del potere discrezionale riconosciuto dall’ordinamento al giudice del merito in punto di commisurazione della pena.
Il ricorrente, peraltro, non indica specifiche criticità e non si confronta con percorso motivazionale seguito per denegare il beneficio di cui all’art. 62-bis cod. pen. Al riguardo è stata correttamente valutata l’assenza di elementi favorevoli diversi da quelli già presi in esame per riconoscere l’attenuante di cui all’art. 4. terzo comma ultima parte, legge n. 110 de 1975.
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023.