Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5737 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5737 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CEFALU’ il DATA_NASCITA NOME nato a PETRALIA SOTTANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
Letta la comparsa conclusionale, con allegata nota spese, dell’AVV_NOTAIO, per la parte civile NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo del ricorso di COGNOME, relativo alla asserita tardività querela, è aspecifico e manifestamente infondato, poiché non si confronta con la corrett motivazione che muove dalla conoscenza dei fatti della persona offesa come dichiarato da quest’ultima, per computare il termine trimestrale ex art. 124 cod. pen. (cfr. pp. 3-4)
considerato che il secondo motivo del ricorso di COGNOME, contesta l’affermazione responsabilità per il delitto di cui all’art. 646 cod. pen. e invoca a tal fine una c rilettura pro reo del compendio istruttorio, risultando pertanto non consentito nel giudizio di legittimità, a fronte di un apparato giustificativo della condanna non illog contraddittorio (cfr. pp. 2-5);
considerato che il primo motivo del ricorso di COGNOME, relativo anch’esso alla asseri tardività della querela, postula analogamente una nuova valutazione delle dichiarazioni della querelante, come visto congruamente scrutinate dai giudici di merito;
considerato che il secondo, stringato motivo del ricorso di NOME censura il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto in termini oltremodo generici e comunqu diretti a sollecitare una rinnovata ponderazione del merito della questione, a fronte di congrua motivazione di primo grado che sottolinea la condotta fraudolenta e di appello che stigmatizza lo stato in cui fu lasciato l’appartamento e l’insussistenza di ulteriori circo rilevanti;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; gli imputati non devono, però, essere condannati al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, dal momento che quest’ultima non ha offerto nessun elemento di dibattito centrato sulle questioni ogget del ricorso, idoneo a offrire una valida piattaforma argomentativa di contrasto alle avve ragioni (cfr. Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nulla per le spese della parte civile.
Così deciso in Roma, il 05/12/2023