Inammissibilità Ricorso: Quando la Genericità Costa Caro
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui si seguono le regole procedurali. Un esempio lampante emerge dall’ordinanza in commento della Corte di Cassazione, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso di un imputato a causa della genericità dei motivi presentati. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: per contestare una sentenza, non basta dissentire, ma è necessario formulare critiche specifiche e pertinenti. Analizziamo nel dettaglio questa pronuncia per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale trae origine da una condanna in primo grado per il reato previsto dall’articolo 385 del codice penale (evasione). La sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Bologna. L’imputato, non rassegnato alla condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge da parte della Corte territoriale. In particolare, il ricorrente contestava il mancato accoglimento della sua richiesta di sostituire la pena detentiva con una sanzione di natura diversa, ritenuta più adeguata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, investita della questione, ha esaminato i motivi addotti dal ricorrente e li ha giudicati del tutto inadeguati a superare il vaglio di ammissibilità. L’organo giudicante ha rilevato come le argomentazioni difensive fossero prive del necessario ‘requisito della specificità’. In sostanza, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse lamentele, in forma generica, già avanzate nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi criticamente con le specifiche motivazioni con cui la Corte di Appello aveva giustificato la propria decisione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un punto cardine del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. I giudici hanno chiarito che un ricorso non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni difensive già respinte, ma deve costituire una critica puntuale e ragionata della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva analiticamente spiegato le ragioni per cui non riteneva di poter accogliere la richiesta di sanzione sostitutiva, basandosi su ‘plurimi argomenti’. Il ricorrente, nel suo atto, aveva completamente ignorato tali argomentazioni, formulando doglianze generiche e astratte. Questa mancanza di confronto specifico con la motivazione della sentenza ha reso il ricorso non meritevole di essere esaminato nel merito. La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese processuali e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi approfondita e una critica mirata della decisione che si contesta. Limitarsi a ripetere argomenti già esposti o a formulare critiche vaghe è una strategia destinata al fallimento, che comporta conseguenze economiche negative. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione, garantendo che il dialogo tra le parti e i giudici si svolga su basi concrete e giuridicamente rilevanti, evitando un inutile dispendio di risorse giudiziarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano del tutto privi del requisito della specificità, consistendo in una formulazione generica e ripetitiva delle doglianze già formulate con l’atto di appello, senza alcuna critica effettiva e precisa alla motivazione della decisione impugnata.
Qual era la richiesta principale dell’imputato nel suo ricorso?
L’imputato contestava la decisione della Corte di Appello di non aver accolto la sua richiesta di sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44237 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44237 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen.;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazione di legge per avere la Corte di appello erroneamente disatteso la richiesta difensiva di sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, reiterative di quelle già formulate con l’atto di appello, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte, con In riferimento a plurimi argomenti non considerati nell’atto di impugnazione (v. pagg. 2-3 provv. impugn.);
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023