Inammissibilità del Ricorso: Perché Motivi Generici Portano alla Condanna
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 44129/2024, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di impugnazione. La pronuncia chiarisce che un ricorso basato su censure generiche e indeterminate è destinato a una declaratoria di inammissibilità ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti formali che un atto di appello deve possedere per essere esaminato nel merito.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano, che lo aveva condannato per il delitto di estorsione, previsto dall’art. 629 del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna. Inoltre, ha sollevato una doglianza relativa alla graduazione delle circostanze attenuanti.
L’Analisi della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti del tutto inadeguati. L’ordinanza evidenzia come il ricorso mancasse dei requisiti essenziali prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Tale norma impone che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
La Genericità del Motivo Principale
Il primo motivo di ricorso, che contestava la dichiarazione di responsabilità, è stato giudicato “generico per indeterminatezza”. La Corte ha osservato che, di fronte a una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta, l’appellante non ha indicato gli elementi specifici su cui si basava la sua censura. In altre parole, il ricorso non ha permesso al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Una critica vaga e non argomentata non è sufficiente per attivare un riesame della decisione.
La Critica sulle Circostanze Attenuanti
Analogamente, anche la doglianza relativa al giudizio di graduazione delle circostanze attenuanti è stata considerata generica. Anche in questo caso, l’appellante non ha fornito argomenti specifici per contestare la valutazione operata dal giudice di merito, limitandosi a una critica superficiale.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità sulla base del principio consolidato secondo cui un ricorso non può limitarsi a una generica contestazione della sentenza impugnata. È necessario, invece, un confronto critico e specifico con le argomentazioni contenute nella decisione che si intende censurare. La ratio della norma è quella di garantire l’efficienza del processo, evitando che i giudici delle impugnazioni siano chiamati a riesaminare interamente il processo in assenza di critiche puntuali. La mancanza di specificità equivale a un mancato adempimento di un onere processuale, che preclude l’esame del merito.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha avuto conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. La Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso, ma è indispensabile articolare una critica argomentata, fondata su specifici elementi di fatto e di diritto, per sperare in una riforma della sentenza di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e indeterminati. L’appellante non ha specificato gli elementi concreti della sentenza impugnata che intendeva contestare, violando così i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
Quali sono i requisiti legali per presentare un ricorso valido?
Secondo l’ordinanza, che richiama l’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, un ricorso deve contenere motivi specifici. Ciò significa che deve indicare chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la critica alla decisione, permettendo al giudice di individuare i punti controversi.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come conseguenza diretta della mancata ammissione del suo ricorso all’esame di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44129 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44129 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VARESE il 22/12/1999
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 629 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
osservato che parimenti generica è la doglianza relativa al giudizio di graduazione delle circostanze attenuanti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.