Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14002 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14002 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a NAPOLI il 08/05/1993 COGNOME nato a NAPOLI il 24/04/1992
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, con il medesimo atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la condanna:
-del primo per i reati, ascritti sotto il vincolo della continuazione, di cui agli artt. 624, 625, primo comma, nn. 2 e 7 e secondo comma cod. pen. (capo A); agli artt. 624, 625, primo comma, n. 7 cod. pen. (capo B); agli artt. 624, 625, primo comma, nn. 2 e 7 e secondo comma cod. pen. (capo C); agli artt. 110, 624, 625, primo comma, nn. 2 e 7 e secondo comma cod. pen. (capo D); agli artt. 110, 624, 625, primo comma, n. 2 cod. pen. (capo E); agli artt. 110, 624, 625, primo comma, nn. 2 e 7 e secondo comma cod. pen. (capo F);
– del secondo per i reati, ascritti sotto il vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 624, 625, primo comma, n. 2 cod. pen. (capo E); agli artt. 110, 624, 625, primo comma, nn. 2 e 7 e secondo comma cod. pen. (capo F);
Ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi, che si duole della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto la motivazione della sentenza impugnata è esente da evidenti illogicità (cfr. pag. 4), anche tenuto conto del principio affermato da questa Corte, secondo cui nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi decisivi o rilevanti, come nel caso di specie è avvenuto (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244);
Ritenuto che il secondo motivo di entrambi i ricorsi, che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura degli aumenti di pena per la continuazione fra reati, è inammissibile in quanto l’onere argomentativo che si impone al giudice di merito nella determinazione della pena in tema di reato continuato (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269) si intende implicitamente assolto (cfr. pag. 5) attraverso l’obiettivo minimo aumento di pena praticato per ciascun reato satellite rispetto alla misura di pena, già individuata nel minimo edittale, per il reato più grave così come rideterminato a seguito dell’accoglimento del relativo motivo di appello;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile, i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/03/2025