Inammissibilità del ricorso: quando le censure sono solo una rivalutazione dei fatti
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. L’analisi della Corte si concentra sulla inammissibilità del ricorso quando i motivi proposti sono generici e non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma mirano semplicemente a una nuova valutazione delle prove. Questo caso, che coinvolge reati di spaccio e detenzione di animali protetti, offre uno spunto chiaro su come devono essere strutturati i motivi di ricorso per superare il vaglio di ammissibilità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che confermava la condanna di un individuo per due distinti capi di imputazione. Il primo riguardava la violazione dell’art. 73 del DPR 309/90, relativo alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il secondo, invece, concerneva la detenzione di animali appartenenti a specie protette.
Contro tale decisione, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, articolando tre principali motivi di doglianza.
Le ragioni del ricorso e l’analisi della Corte
L’imputato lamentava, in primo luogo, un’errata valutazione degli elementi probatori che avevano portato i giudici di merito a concludere per la finalità di spaccio della sostanza detenuta. In secondo luogo, contestava la condanna per la detenzione di animali protetti, sostenendo la mancanza di adeguati accertamenti veterinari. Infine, criticava il diniego della massima estensione delle attenuanti generiche e dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).
La Cassazione e l’inammissibilità del ricorso per spaccio
La Suprema Corte ha rapidamente liquidato la prima censura, qualificandola come un tentativo di rivalutazione di dati fattuali già ampiamente e correttamente valorizzati dai giudici di merito. Gli elementi considerati decisivi per configurare lo spaccio erano:
*   L’elevata quantità della sostanza e il numero di dosi ricavabili.
*   Il rinvenimento della droga addosso al soggetto mentre la trasportava in un luogo pubblico.
*   L’assenza di fonti di reddito lecite che potessero giustificare il possesso.
Secondo la Corte, questi elementi erano stati logicamente interpretati per dedurre la finalità di cessione a terzi, e il ricorso non offriva argomenti di diritto idonei a scalfire tale valutazione.
La genericità della censura sugli animali protetti e le attenuanti
Anche la seconda censura è stata ritenuta inammissibile per genericità. La difesa si era limitata a lamentare l’assenza di accertamenti veterinari, senza però confrontarsi con un elemento decisivo valorizzato nella sentenza impugnata: l’intervento di un veterinario che aveva, di fatto, confermato l’appartenenza degli animali a una specie protetta. Il ricorrente, dunque, non aveva dialogato con la motivazione della Corte d’Appello, rendendo il suo motivo di ricorso astratto e non pertinente.
Analoghe conclusioni sono state tratte per il terzo motivo. La decisione di non concedere le attenuanti generiche nella massima estensione era stata espressamente motivata con riferimento alla gravità complessiva dei reati, con particolare riguardo alla varietà e al numero degli animali protetti detenuti. Anche in questo caso, il ricorso non ha mosso una critica specifica e giuridicamente fondata a tale ragionamento.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non può riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso è inammissibile quando, come in questo caso, si limita a riproporre una lettura alternativa dei fatti, senza evidenziare vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti manifesti di motivazione). La genericità dei motivi, intesa come mancato confronto specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata, è una causa tipica di inammissibilità. In sostanza, non è sufficiente dissentire, ma è necessario spiegare perché la decisione è giuridicamente errata.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un orientamento consolidato: l’appello alla Cassazione deve essere un atto tecnico-giuridico preciso, non una semplice richiesta di riconsiderazione del caso. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: ogni motivo di ricorso deve essere specifico, pertinente e deve ‘demolire’ logicamente e giuridicamente il ragionamento del giudice a quo. Diversamente, il risultato sarà, come in questo caso, una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
 
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, non si confrontano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata e mirano a ottenere una semplice rivalutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
Quali elementi possono indicare la finalità di spaccio di sostanze stupefacenti?
La decisione evidenzia che elementi come l’elevata quantità di sostanza e di dosi ricavabili, il rinvenimento della droga addosso al soggetto in un luogo pubblico e l’assenza di fonti di reddito lecite sono considerati indizi gravi, precisi e concordanti della finalità di spaccio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito e la condanna diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8234 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8234  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Il ricorso – in ordine al capo 1 di cui all’art. 73 del DPR 309/90 – – è stato ·ti proposto per motivi rivalutativi di dati ben valorizzati dai 14kré giudici(Per dedurre la finalità di spaccio, quali: la elevata quantità di sostanza e di dosi ricavabili, rinvenimento indosso al ricorrente mentre trasportava la droga in un luogo pubblico, l’assenza di fonti di reddito.
Quanto alla seconda censura, relativa al secondo capo di imputazione, essa si scontra nella sua genericità conseguente alla sola lamentata assenza di accertamenti veterinari, rispetto alla valorizzazione dell’avvenuto accesso di un veterinario che ha confermato la qualità di specie protetta degli animali, così che il ricorrente non risulta essersi confrontato con la motivazione.
Analoghe considerazioni devono muoversi in ordine alla terza censura sul diniego della massima estensione delle attenuanti generiche e della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., espressamente motivato, laddove si valorizza la gravità dei reati e con particolare riferimento al secondo capo la varietà e numero degli animali protetti.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 15.12.2023