Inammissibilità Ricorso: Quando la Genericità Preclude l’Esame di Merito
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come la genericità dei motivi e la manifesta infondatezza delle censure portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso. Il caso riguarda due soggetti condannati per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, i cui appelli sono stati respinti per non aver sollevato critiche specifiche e pertinenti contro la sentenza impugnata.
I Fatti del Caso: Associazione per Delinquere e Immigrazione
Due individui sono stati condannati dalla Corte di Appello di Messina, quale giudice del rinvio, per aver partecipato a un’associazione per delinquere (sodalizio) finalizzata a commettere una serie di delitti legati al favoreggiamento dell’ingresso e della permanenza clandestina di cittadini extracomunitari. La Corte di Appello aveva il compito di rideterminare le pene loro inflitte. Insoddisfatti della decisione, entrambi hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi nella commisurazione della pena.
Analisi dei Motivi e dell’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha analizzato separatamente le posizioni dei due ricorrenti, giungendo per entrambi alla medesima conclusione: l’inammissibilità ricorso. Questa decisione si fonda sulla mancanza dei requisiti essenziali che un ricorso deve possedere per poter essere esaminato nel merito.
La Posizione del Primo Ricorrente: Errore di Calcolo e Genericità
Il primo ricorrente ha lamentato la violazione della legge penale e un vizio di motivazione riguardo al calcolo della pena. Egli sosteneva che la Corte d’Appello avesse commesso un errore nel determinare la pena finale. La Cassazione ha rigettato tale motivo definendolo ‘generico e manifestamente infondato’.
La Corte ha specificato che i giudici di merito avevano correttamente motivato la quantificazione della pena, facendo riferimento a elementi concreti come l’inserimento del ricorrente nel sodalizio criminale e i suoi precedenti penali. L’apparente discrepanza nel calcolo della pena, indicata nella motivazione, è stata qualificata come un semplice ‘errore materiale’ che non ha avuto alcuna incidenza sulla decisione finale (il dispositivo), la quale riportava la pena corretta. Di conseguenza, non sussisteva un vizio tale da giustificare l’annullamento della sentenza.
La Posizione del Secondo Ricorrente: Violazione del Dictum e Mancanza di Specificità
Il secondo ricorrente ha basato il suo ricorso sulla presunta violazione del ‘dictum’ (cioè delle indicazioni) della precedente sentenza di Cassazione che aveva annullato con rinvio, e sull’erroneità del calcolo della pena. Anche in questo caso, il ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato e generico’.
La Suprema Corte ha osservato che dalla sentenza impugnata non emergeva in alcun modo che fossero state applicate circostanze aggravanti già escluse in precedenza. L’impugnazione è stata ritenuta priva della ‘necessaria specificità’, ovvero non conteneva una critica puntuale e argomentata contro la decisione della Corte territoriale, impedendo di fatto ai giudici di legittimità di valutare la fondatezza delle censure.
le motivazioni della Corte di Cassazione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel principio secondo cui un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e non limitarsi a riproporre doglianze generiche. Nel caso del primo ricorrente, l’errore di calcolo nella motivazione è stato declassato a mero errore materiale, ininfluente sul dispositivo finale. Questo principio è consolidato in giurisprudenza: ciò che conta è la decisione finale del giudice, non eventuali imprecisioni nella parte esplicativa che non la inficiano.
Per il secondo ricorrente, la Corte ha ribadito la necessità che l’impugnazione si confronti criticamente con le ragioni della sentenza impugnata. Non è sufficiente affermare un errore, ma è necessario dimostrare, punto per punto, perché la decisione del giudice inferiore sarebbe sbagliata. La mancanza di questa specificità rende il ricorso inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio ruolo di controllo di legittimità.
le conclusioni: le implicazioni della pronuncia
L’ordinanza in esame conferma un orientamento rigoroso della giurisprudenza di legittimità. L’inammissibilità ricorso non è solo una sanzione processuale, ma una conseguenza logica della violazione dei principi di specificità e chiarezza dei motivi di impugnazione. La decisione sottolinea due aspetti pratici fondamentali:
1. Distinzione tra Errore Materiale ed Errore di Diritto: Non ogni incongruenza nella motivazione di una sentenza ne determina la nullità. Se l’errore è puramente materiale e non incide sulla decisione finale contenuta nel dispositivo, non costituisce un valido motivo di ricorso.
2. Onere di Specificità: Chi impugna una sentenza ha l’onere di formulare critiche precise e pertinenti. Lamentele generiche o astratte, che non si confrontano con la ratio decidendi del provvedimento, sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
In conclusione, la pronuncia condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, proprio a causa della ‘evidente inammissibilità’ delle loro impugnazioni, qualificata come colposa. Questo serve da monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione con la massima diligenza e specificità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché li ha ritenuti generici e manifestamente infondati. I motivi presentati non contenevano una critica specifica e puntuale contro la sentenza della Corte d’Appello, ma si limitavano a censure astratte o a evidenziare errori materiali non influenti sulla decisione finale.
Un errore di calcolo nella motivazione della sentenza rende automaticamente nullo il provvedimento?
No. Secondo l’ordinanza, un errore di calcolo contenuto solo nella parte motivazionale della sentenza, che non incide sul calcolo finale della pena indicato nel dispositivo (la parte decisionale), è considerato un mero errore materiale e non costituisce un vizio che possa portare all’annullamento della sentenza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per colpa dell’imputato?
La dichiarazione di inammissibilità per colpa evidente comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione palesemente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24848 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24848 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza con cui, la Cor di appello di Messina (quale Giudice del rinvio), ha rideterminato le pene a loro inflitte per i associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di favoreggiamento dell’ing clandestino ovvero della permanenza clandestina di cittadini extracomunitari ex art. 416 cod. pe degli ulteriori reati, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di cui sono st rispettivamente ritenuti responsabili;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso di NOME COGNOME – che ha assunto la violazione legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena – è generi manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale, nella commisurazione della pena, ha fa riferimento (oltre che all’inserimento del ricorrente nel sodalizio), in maniera congrua e confo diritto (e qui non sindacabile:(cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01), ai suoi precedenti penali, non ravvisan denunciato errore di calcolo della pena, irrogata nella misura finale di tre anni di reclusione, a della riduzione per il rito abbreviato delle pena complessiva di quattro anni e sei mesi di reclusion tre e mesi quattro per il più grave reato di cui al capo 2, aumento di sei mesi per il reato di cu 1 e di mesi otto per il reato di cui al capo 19), essendo un mero errore materiale che non ha incis dispositivo l’erronea indicazione (nella motivazione) in quattro anni e otto mesi della somma delle appena sopra indicate;
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME – che ha assunto la violazione del dictum della sentenza rescindente in ordine alla determinazione delle pena nonché l’illegittima e la erroneità del calcolo d – è manifestamente infondato e generico, in quanto dalla sentenza impugnata non si trae in alcun mod che sia stata fatta applicazione delle circostanze aggravanti già escluse e l’impugnazio patentemente privo della necessaria specificità, il che non consente di cogliere in essa un’effettiva nei confronti del provvedimento reso dalla Corte distrettuale, cui era stata demandat rideterminazione del trattamento sanzionatorio a fronte del disposto annullamento limitatamente a circostanza aggravante dell’art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998 (Sez. 6, n. 87 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ric ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06 Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa d ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024