Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16656 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16656 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.; mentre, in accoglimento del gravame del P.G., ha revocato le attenuanti generiche concesse in primo grado, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da COGNOME NOME, che contesta la revoca delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda sesta pagina della sentenza);
Considerato che il secondo motivo di ricorso proposto da COGNOME, che contesta il riconoscimento della recidiva, è generico perché privo di concrete ragioni a sostegno;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto da COGNOME NOME, che deduce vizio di motivazione sulla sussistenza del reato, si risolve in considerazioni in fatto che non riescono ad accedere al perimetro di giudizio di legittimità;
Considerato che l’unico motivo di ricorso proposto da NOME, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda sesta pagina della sentenza); vista la memoria trasmessa dal difensore di NOME, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024