Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6676 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6676  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, lo ha assolto dall’imputazione di cui all’ 648 cod. pen. (capo A. della rubrica), ne ha affermato la responsabilità per i reati di cui agli artt in relazione all’art. 477 cod. pen. nonché agli artt. 56, 48, 480 cod. pen. (così rispettivame riqualificati i fatti contestati ai capi B. e C.) e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio;
rilevato che il primo motivo di ricorso, che denuncia la violazione degli artt. 546 cod. pro pen., 81 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione – ad avviso della difesa, apparente – in ordine determinazione della pena (ivi compreso l’aumento per continuazione), è manifestamente infondato e generico in quanto la Corte di merito ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderan nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), richiamando tra l’altro (allorché ha negato i presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche, oltre che con diretto riferimento alla determinazione della pena) i precedenti penal dell’imputato (e, in particolare, un precedente specifico, indicando la relativa pronuncia di condanna la cui sussistenza è negata assertivamente dalla difesa; e ciò è a dirsi anche in ordine all’aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. per il reato di cui al capo C. che, in relazione allo spazio edittale p il delitto tentato (reclusione da un mese a un anno e quattro mesi), è contenuto, ragion per cui l motivazione è con evidenza adeguata (dato che, come chiarito da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia st rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertat risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettizia cumulo materiale di pene;
considerato che il secondo motivo – che assume la violazione dell’art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., poiché la pena irrogata per il reato di cui al capo 3. (recite: capo C.) sare superiore a quella inflitta dal primo Giudice – è manifestamente infondato e si affida ad assunt ipotetici, in quanto: all’esito del primo grado di giudizio era stata irrogata la pena di un anno mesi di reclusione, già ridotta per il rito abbreviato, per tutti e tre i reati in imputazione (unif continuazione); la Corte territoriale, in mancanza di un motivo d’appello sul trattament sanzionatorio (se non per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche), ha irrogato la pena di mesi dieci di reclusione (un anno per il reato di cui al capo B, tre mesi ex art. 81 cpv. cod. pen., per quello di cui al capo C., ridotta per il rito) che non può dirsi superiore a quella determi dal Tribunale di Ancona, non potendo ritenere rituale la censura difensiva fondata su una prospettazione in termini di mera probabilità della determinazione della pena da parte dello stesso Tribunale;
ritenuto che, all’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrenti’ al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa
in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 d 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2025.